QUANDO LA GIUSTIZIA HA UN VOLTO UMANO, IL DOLORE DI UNA MADRE E LA SCELTA DEL PM DI ARCHIVIARE PIUTTOSTO CHE PUNIRE

21.06.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1) INTRODUZIONE: QUANDO IL DIRITTO SI FERMA DAVANTI AL DOLORE;

2) LA DECISIONE DEL PUBBLICO MINISTERO;

3) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

1️⃣ Il caso: una madre investe accidentalmente il figlio, che riporta lesioni gravissime. 💔🚗👩‍👦
2️⃣ Il PM chiede l'archiviazione: la donna ha già subito una poena naturalis. ⚖️😢
3️⃣ Le motivazioni: nessuna funzione rieducativa, preventiva o punitiva sarebbe utile. 🧠🚫
4️⃣ Il fondamento: art. 27, comma 3 Cost. – le pene non devono mai essere inumane. 📜⚖️
5️⃣ Il senso profondo: giustizia è anche sapere quando non punire. 💡 

1) INTRODUZIONE: QUANDO IL DIRITTO SI FERMA DAVANTI AL DOLORE

«Sconta già una sorta di ergastolo con fine pena mai»: così il pubblico ministero milanese Paolo Storari ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di una madre che, nel luglio 2024, investì accidentalmente il proprio figlioletto, di appena 18 mesi nel cortile di casa. Un evento tragico, irreversibile, devastante. Il bimbo riesce a sopravvivere, riportando lesioni neurologiche permanenti e gravemente invalidanti. Eppure, davanti a una simile tragedia, lo Stato non ha sentito il bisogno di intervenire con la sua arma più affilata: il processo penale.-

La ragione? Profondamente giuridica. Ma, al tempo stesso, straordinariamente umana.-

2) LA DECISIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Il PM milanese, nella motivazione, ha indicato tre vie teoricamente percorribili: il patteggiamento, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto (nonostante l'enormità delle conseguenze) e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale delle norme sulle lesioni gravissime per contrasto con l'art. 27 Costituzione.-

Alla fine, ha scelto la più nobile e silenziosa: l'archiviazione. Perché in certi casi il diritto non deve urlare, ma tacere. E quel silenzio, oggi, è Giustizia.-

L'evento infausto aveva già trasformato la donna, la madre, in una vittima tra le vittime. Inutile, secondo il Pubblico Ministero, infierire con un processo o una condanna. Il suo inferno è già cominciato e non finirà mai.-

E' evidente come alla base di questa decisione ci sia il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che vieta trattamenti contrari al senso di umanità. Una disposizione spesso evocata per i regimi carcerari, ma che qui risuona in tutta la sua potenza morale e costituzionale: la pena non può trasformarsi in un accanimento di Stato, soprattutto quando non serve più a nulla — né a rieducare, né a prevenire, né a punire.-

Nel caso in esame, si parla di un dolore irreversibile e perpetuo, che supera qualsiasi castigo codificato. Perché infliggere un'ulteriore pena, allora? Solo per riaffermare l'astratta vigenza di una norma? Solo per dare l'impressione che lo Stato "faccia qualcosa"?

Il diritto conosce il concetto di poena naturalis, cioè la pena che la persona ha già subito nella sua sfera più intima, indipendentemente da una sentenza. È quella che nasce dal rimorso, dalla perdita, dalla colpa morale che nessun codice potrà mai misurare.-

E allora il diritto, quando davvero è giusto, non risponde con la vendetta, ma con l'umanità. Non si disinteressa del dolore: lo riconosce, lo rispetta, si fa da parte. In questo gesto c'è giustizia. Ma anche compassione, solidarietà, amore. Non solo per quella madre, ma per il bambino, e per una società che sceglie di non replicare alla tragedia con ulteriore sofferenza.-

3) CONCLUSIONI

La decisione del PM Storari ci ricorda che anche chi esercita l'azione penale non è — e non deve essere — solo un ingranaggio della macchina repressiva dello Stato. È, prima ancora, un interprete del diritto ed un presidio di equilibrio costituzionale. Non è la controparte dell'imputato, ma un soggetto chiamato a garantire che il processo penale sia giusto, necessario e proporzionato.-
In questo caso, la rinuncia all'azione penale non è un gesto di debolezza o disinteresse, ma una scelta consapevole di giustizia umana, profondamente rispettosa del limite che ogni ordinamento civile deve sapersi imporre.-

Certo, a qualcuno non piacerà questa decisione, ma il Dott. Storari non ha abdicato al proprio ruolo. Al contrario, lo ha esercitato nel suo significato più alto: non perseguire il fatto solo perché accaduto, ma valutare se punirlo avesse ancora un senso giuridico e morale. Ha rifiutato l'automatismo punitivo, quel riflesso condizionato che pretende una risposta penale da ogni tragedia, anche quando il diritto ha già dato tutto ciò che poteva — e la vita ha tolto ben oltre.-

In questo gesto, che è insieme giuridico, etico e civile, si riflette l'essenza più profonda del nostro sistema costituzionale: una giustizia che non ha paura di fermarsi, quando andare avanti significherebbe solo calpestare il dolore, senza alcun beneficio per la società, né per la persona.-

Il diritto conosce il concetto di poena naturalis, cioè la pena che la persona ha già subito nella sua sfera più intima, indipendentemente da una sentenza. È quella che nasce dal rimorso, dalla perdita, dalla colpa morale che nessun codice potrà mai misurare.-

Questa pena per il bambino, per la famiglia, ed in particolare per la povera mamma, sarà la sanzione più dura da scontare. Una pena infinita.-

📚 Box informativo 

⚖️ Patteggiamento (art. 444 c.p.p.)

  • È un rito speciale che consente all'imputato e al PM di concordare la pena.
  • Esclude il dibattimento e comporta sconti di pena.
  • Richiede il consenso del giudice.
  • Presuppone un'ammissione implicita di responsabilità.

⚖️ Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

  • Consente di escludere la punibilità per fatti formalmente tipici ma di lieve entità.
  • Valutazione basata su: natura del reato, modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, comportamento dell'autore.
  • Applicabile anche in caso di conseguenze gravi, se la condotta è tenue.

⚖️ Questione di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.)

  • Il giudice (o il PM in via incidentale) può sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale se ritiene una norma in contrasto con la Carta.
  • In questo caso, si valuta la disproporzione tra condotta e pena per lesioni gravissime, rispetto ai princìpi dell'art. 27 Cost..

📜 Art. 27 Costituzione

  • Stabilisce che:

"La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."

  • Fondamento del principio di proporzionalità della pena.

🗂️ Archiviazione (art. 408 c.p.p.)

  • Il PM chiede l'archiviazione quando manca una notizia di reato, non ci sono elementi per sostenere l'accusa, oppure sussistono cause di non punibilità.
  • Non è una condanna, né un'assoluzione: è una forma di chiusura silenziosa del procedimento.

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