LO STATO DI ANSIA NON GIUSTIFICA SCARSO RENDIMENTO SCOLASTICO. TAR LOMBARDIA N. 2341/2024

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: SINDROME ANSIOSA - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO - RESPONSABILITÀ STUDENTE - TUTELA FRAGILITÀ PSICOLOGICHE - PRINCIPIO MERITOCRATICO - RENDIMENTO SCOLASTICO
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DECISIONE DEL TAR;
3) CONCLUSIONI.-
*****
[1] INTRODUZIONE
Una studentessa, dopo un brillante percorso scolastico iniziale, veniva colpita da sindrome ansiosa che influiva negativamente sul rendimento, a tal punto che, in sede di scrutinio finale, riportava insufficienze in quattro materie (greco, scienze, inglese e matematica), che non riusciva a recuperare con le prove di recupero estive; di conseguenza, veniva deliberata la non ammissione alla classe successiva, che veniva impugnata dai genitori, unitamente alla circostanza che il Piano Didattico Personalizzato (PDP), volto a supportare gli studenti con bisogni educativi speciali, era stato adottato solo tardivamente, a poche settimane dalla fine della scuola.-
[2] LA DECISIONE DEL TAR
Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la validità della decisione del Consiglio di Classe. Il Tribunale ha ribadito che la non ammissione alla classe successiva non ha carattere sanzionatorio, bensì educativo e formativo, volta a garantire che lo studente possa colmare le lacune e affrontare con adeguata preparazione la fase successiva del percorso scolastico.-
Il Tar, pur riconoscendo la fragilità della studentessa, ha evidenziato che lo stato d'ansia, per quanto riconosciuto come condizione che può influire sulle prestazioni scolastiche, non può giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi minimi previsti per l'ammissione alla classe successiva.-
L'Istituto scolastico ha il dovere di attivare strumenti di supporto adeguati, ma è lo studente che, con l'aiuto ricevuto, deve dimostrare di aver acquisito competenze e conoscenze sufficienti.-
Nel caso di specie, non era emerso, inoltre, alcun comportamento omissivo da parte dell'istituto scolastico in relazione all'attivazione del PDP, adottato, immediatamente, a seguito della presentazione di idonea documentazione.-
[3] CONCLUSIONI
Se lo stato d'ansia pregiudica le prestazioni, ciò non solleva lo studente dalla responsabilità di colmare le lacune accumulate. Il rendimento scolastico è, infatti, il criterio primario e imprescindibile per l'ammissione alla classe successiva, proprio perché rappresenta un requisito essenziale per proseguire il percorso formativo con successo.-
La sentenza conferma un principio chiaro: il rendimento scolastico rimane il parametro centrale per la valutazione dell'ammissione degli studenti alla classe successiva. La tutela delle fragilità psicologiche degli studenti, sebbene rilevante, non può sovvertire il principio meritocratico, né giustificare carenze negli apprendimenti.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
- Il caso: Una studentessa con sindrome ansiosa non veniva ammessa alla classe successiva a causa di insufficienze in quattro materie, non recuperate nonostante il PDP adottato tardivamente.
- Decisione del TAR Lombardia: Il TAR ha confermato la validità della decisione del Consiglio di Classe, ribadendo che la non ammissione è educativa, non sanzionatoria.
- Fragilità psicologiche: Lo stato d'ansia è riconosciuto come una condizione rilevante, ma non giustifica il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi minimi.
- Ruolo dell'istituto scolastico: L'istituto aveva attivato il PDP appena ricevuta la documentazione, senza alcuna omissione rilevata.
- Principio meritocratico: Il rendimento scolastico rimane il criterio primario per l'ammissione, prevalendo sulla tutela delle fragilità psicologiche.
Condividi questa pagina: