NESSUN DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA PER GLI ALUNNI CON DSA. TAR PIEMONTE N. 37/2025

21.01.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: DIRITTO SCOLASTICO - DSA - LEGGE 170/2010 - TAR PIEMONTE - MISURE COMPENSATIVE - MISURE DISPENSATIVE - ESAME DI STATO - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO - INCLUSIONE SCOLASTICA - GIURISPRUDENZA

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA DECISIONE DEL TAR;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1] INTRODUZIONE

La sentenza n. 37/2025 del Tar Piemonte offre un importante chiarimento sui diritti degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e sull'applicazione delle misure compensative e dispensative previste dalla legge n. 170/2010. La decisione, relativa al ricorso di uno studente contro l'esito negativo del suo Esame di Stato, ha stabilito che per gli studenti con DSA non esiste un diritto automatico alla promozione, né ad una valutazione agevolata, bensì il diritto ad una didattica personalizzata che consenta di dimostrare le reali competenze acquisite.-

[2] LA DECISIONE DEL TAR

Il ricorrente, uno studente affetto da DSA, aveva ottenuto un punteggio finale di 54/100 all'Esame di Stato, risultato insufficiente per il conseguimento del diploma. Lamentando la mancata applicazione delle misure previste dal suo Piano Didattico Personalizzato (PDP), aveva impugnato l'esito dell'esame.-

Tralasciando le altre questioni, per quanto riguarda l'oggetto del presente commento, vale a dire la funzione delle misure compensative e dispensative, per il Tar:

  • La legge n. 170/2010 garantisce agli studenti con DSA strumenti per superare gli ostacoli derivanti dal disturbo, ma non implica un trattamento differenziato nei criteri di ammissione o promozione.
  • il fine primario delle misure compensative è quello di consentire agli studenti di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto, senza che ciò comporti una deroga ai requisiti minimi di preparazione richiesti per il superamento dell'anno scolastico o dell'Esame di Stato.-

[3] CONCLUSIONI

Il Tar ha chiarito che gli studenti con DSA non hanno diritto ad un "trattamento di favore" nella valutazione. In altre parole, il diritto allo studio e alla personalizzazione della didattica non si traduce in un diritto al conseguimento del diploma indipendentemente dal livello di preparazione raggiunto. Per gli studenti affetti da Dsa, come per tutti gli altri, il superamento degli esami è subordinato al possesso delle competenze richieste.-

Seguici sui Social!

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1) Introduzione alla sentenza: La sentenza  chiarisce che gli studenti con DSA hanno diritto a una didattica personalizzata per dimostrare le competenze acquisite, ma non a un trattamento di favore, che garantisca automaticamente la promozione o una valutazione agevolata.

2) Decisione del Tar: Il ricorso di uno studente con DSA contro l'esito negativo dell'Esame di Stato è stato respinto, con il Tar che ha sottolineato che le misure compensative e dispensative servono a superare gli ostacoli legati al disturbo, ma non derogano ai requisiti minimi di preparazione richiesti.

3) Conclusioni della sentenza: Gli studenti con DSA, come tutti gli altri, devono dimostrare il possesso delle competenze richieste per superare gli esami, poiché il diritto alla personalizzazione della didattica non implica il diritto al conseguimento del diploma senza adeguata preparazione

Dal box qui sotto puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto

📞 Come Contattarci 📞

Hai bisogno di assistenza legale? Siamo qui per aiutarti! Contattaci ai seguenti recapiti:

📧 Email:

  • studiolegalechiariello@gmail.com
  • avv.michelealfredochiariello@gmail.com
  • avv.laurabuzzerio@gmail.com

📞 Telefono:

  • Studio Legale Chiariello: 0883884725
  • Avv. Michele Alfredo Chiariello: 3381893997
  • Avv. Laura Buzzerio: 3703164277

📍 Siamo a tua disposizione per qualsiasi consulenza o chiarimento.