LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL VIGILE STALKER. CASS. N. 4797/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) L'INCIDENZA DELLA CONDOTTA EXTRALAVORATIVA SUL RAPPORTO DI LAVORO;
3) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
🔵 1️⃣ Introduzione
La Cassazione (Sent. n. 4797/2025) ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un istruttore della polizia municipale condannato per stalking, ribadendo che anche comportamenti extra-lavorativi possono minare il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
🔵 2️⃣ Condotta extralavorativa rilevante
Anche se i fatti sono avvenuti nella sfera privata, la gravità del reato – incompatibile con le funzioni pubbliche di presidio dell'ordine – giustifica il licenziamento, a prescindere dall'assenza di precedenti disciplinari o danni diretti all'ente.
🔵 3️⃣ Conclusioni
Il dipendente pubblico, per mantenere il proprio incarico, deve ispirare fiducia e affidabilità anche al di fuori dell'orario di servizio. La lesione della sicurezza altrui compromette definitivamente quel vincolo: il licenziamento è dunque legittimo.
1. INTRODUZIONE
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Sent. n. 4797/2025) ha ribadito la legittimità del licenziamento irrogato nei confronti di un istruttore della polizia municipale, condannato per stalking nei confronti della ex compagna. La decisione conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la condotta extralavorativa di un dipendente pubblico può incidere irrimediabilmente sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro, giustificando la sanzione massima.-
2. L'INCIDENZA DELLA CONDOTTA EXTRALAVORATIVA SUL RAPPORTO DI LAVORO
La Cassazione ha ribadito che, sebbene il comportamento illecito fosse stato posto in essere nella sfera privata, aveva determinato un riflesso negativo sul rapporto lavorativo; in particolare – secondo la Suprema Corte – "la funzione di istruttore della polizia municipale, che implica l'esercizio di poteri di controllo e il presidio dell'ordine pubblico, rende incompatibile il mantenimento in servizio di un soggetto condannato per reati lesivi della sicurezza altrui, anche in assenza di precedenti sanzioni disciplinari e di danni diretti all'Amministrazione".-
3. CONCLUSIONI
La sentenza n. 4797/2025 della Corte di Cassazione conferma che la condotta extralavorativa di un dipendente pubblico può giustificare il licenziamento per giusta causa qualora sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.-

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