IL PERMESSO DI SOGGIORNO DECORRE DALLA CONSEGNA E NON DALLA DOMANDA. TAR EMILIA N.783/2025

18.08.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA DECISIONE;

3) CONCLUSIONI.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 📄Una cittadina del Togo a Ferrara ha ricevuto il rinnovo del permesso di soggiorno con 15 mesi di ritardo e con scadenza calcolata dalla domanda, non dalla consegna.
2️⃣ 🏛️ Il TAR Emilia Romagna ha stabilito che la durata effettiva deve essere di due anni dalla consegna, senza retrodatazioni arbitrarie.
3️⃣ 🌍 La decisione tutela i diritti degli stranieri e ribadisce che i ritardi della Pubblica Amministrazione non possono penalizzare i cittadini

1. INTRODUZIONE

Succede a Ferrara. Una donna, cittadina originaria del Togo, madre di due figli e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presenta regolarmente – il 5 gennaio 2024 – la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Fin qui, nulla di strano.
Ma la vera anomalia arriva dopo: il documento le viene consegnato solo nell'aprile 2025, ben quindici mesi più tardi. E non è tutto. La scadenza, infatti, non era calcolata dalla data effettiva di rilascio, bensì dalla data della domanda: 5 gennaio 2026: invece dei due anni di validità previsti dalla legge, la donna si è ritrovata con un permesso "monco", utilizzabile per appena nove mesi effettivi.

Una vera e propria ingiustizia, sottoposta al Tar dell'Emilia Romagna.-

2. LA DECISIONE

Il Tar ha accolto il ricorso con motivazioni nette e puntuali:

  • durata effettiva di due anni – il permesso di soggiorno deve valere per l'intero periodo previsto dalla legge, a decorrere dalla sua consegna e non dalla data di richiesta;
  • nessuna base normativa per la retrodatazione – non esiste disposizione che autorizzi a far decorrere la validità dal giorno della domanda;
  • ritardo della P.A. non a carico del cittadino – è irragionevole che il ritardo, imputabile esclusivamente alla pubblica amministrazione, riduca i diritti dello straniero.-

3. CONCLUSIONI

La pronuncia del TAR Emilia Romagna ribadisce un principio tanto semplice quanto fondamentale: la durata del permesso di soggiorno deve essere piena ed effettiva, e non può essere ridotta a causa dei ritardi della Pubblica Amministrazione.-

Far decorrere la validità dalla presentazione della domanda, anziché dalla consegna, significa privare il cittadino di mesi di diritti senza alcuna base normativa, trasformando un titolo che dovrebbe garantire stabilità e sicurezza giuridica in un documento "monco".-

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