"NO AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEL SOGGETTO CONDANNATO PER SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE". SENTENZA N. 1255/2022 DEL TAR TOSCANA

12.12.2022
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - CONDANNA PER PROSTITUZIONE - RIGETTO

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DISCIPLINA;

3)LA DECISIONE DEL TAR FIRENZE;

4)LA MASSIMA.-

[1]

IL FATTO

Un soggetto, cittadino cinese, impugnava avanti il Tar Firenze il decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, disposto dal Questore, motivandolo con l'esistenza di una condanna per sfruttamento della prostituzione.-

Il ricorrente sosteneva che la Questura non avesse tenuto conto che:

- fosse regolarmente soggiornante in Italia da circa 20 anni;

- fosse titolare di regolare contratto di lavoro;

- non fosse rientrante nelle categorie dei soggetti socialmente pericolosi ai sensi della legge n. 1423/1956;

- il precedente penale, contestatogli, fosse risalente nel tempo;

- non fosse stata operata una valutazione attuale e concreta della pericolosità dello straniero, come richiesto dall'art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998.-

[2]

LA DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del T.U. n. 286/1998[1]: "Non è ammesso in Italia lo straniero... che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [...]per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite [...]".-

[3]

LA DECISIONE DEL TAR FIRENZE

In conformità con quanto scritto, il Tar Firenze ha ritenuto legittimo il diniego, in quantomotivato sula la condanna emessa a carico del ricorrente, che non gli consentiva di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ed imponeva all'Amministrazione una condotta vincolata[2], avendo il legislatore "a monte" stabilito l'incompatibilità di una condanna emessa per tale tipo di reato con il soggiorno nel territorio nazionale.-

[4]

LA MASSIMA

Il principio: "una condanna per il reato di cui all'art. 3 della legge n. 75/1958[3] è ostativa all'ingresso dello straniero in Italia, nonché al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, stante la previsione di cui all'art. 5 comma 5 del n. 286/1998".-

NOTE

[1] Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.-

[2] Un obbligo di valutazione discrezionale della pericolosità del soggetto sussiste solo nell'ipotesi in cui si tratti di straniero "che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29", o anche (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013) "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". Questo non è il caso, però, affrontato nel caso in esame.-

[3] La c.d. "Legge Merlin".-

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