IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO È DI CARATTERE ORDINATORIO. TAR BARI N. 946/2023

04.07.2023
Questa copertina è stata progettata utilizzando le risorse di Freepik.com
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO - TERMINE ORDINATORIO - TAR BARI 946 2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR BARI;

3) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Un cittadino cingalese, assistito dall'avv. Uljana Gazidede, aveva impugnato, avanti il Tar Puglia, il decreto con il quale il Questore della Provincia di Bari aveva respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.-

Tale diniego era fondato sui seguenti motivi:

- la richiesta era stata presentata dopo la scadenza dei termini di legge;

- il richiedente non aveva un lavoro stabile, né altra fonte di sostentamento;

- tale situazione reddituale si era protratta per oltre un triennio.-

A fronte di tali contestazioni, il cittadino cingalese evidenziava come:

  • vivesse in Italia, ininterrottamente e perfettamente integrato, dal 1996, allorquando, minore ed in stato di abbandono, fu accolto da una famiglia e alla stessa affidato dal Tribunale per i Minorenni di Bari, qualche anno dopo;
  • durante questi anni avesse ottenuto, sempre, il permesso di soggiorno, prima in quanto dipendente e poi titolare di una propria attività;
  • accudisse da diversi anni la signora alla quale era stato affidato da minore, che considera come una mamma, la quale, avendone la possibilità economica, si è sempre occupata di lui, facendo fronte a tutte le sue esigenze come fosse un figlio.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR BARI

Il Tar Bari – Presidente ed Estensore Dott. Carlo Dibello – accoglieva il ricorso sul presupposto che, dal dato normativo, "il termine di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è senz'altro di carattere ordinatorio" e che l'unica ipotesi sanzionatoria espulsiva è prevista solo nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia stata in alcun modo presentata.-

Inoltre, secondo il Tar, non si può non tenere conto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, della lunghissima ed ininterrotta permanenza nel territorio italiano, che ha contribuito ad una perfetta integrazione del richiedente, oltretutto garantito, economicamente, dalle provate ricorse del nucleo familiare che lo ospita che "rappresenta elemento capace di scongiurare il rischio che lo stesso ceda a spinte antigiuridiche per la sua sopravvivenza".-

[3]

CONCLUSIONI

Il provvedimento si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, per cui i termini relativi alla presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, avendo lo scopo di facilitare il buon esito della pratica amministrativa e di evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità, anche temporanea e provvisoria, rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia; di conseguenza, la tardiva presentazione della istanza non costituisce di per sé idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.-

Questo vuol dire che per essere accolta la richiesta, seppure tardiva, devono sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge.-

La particolarità della sentenza è che, uno dei requisiti, quello della stabilità economica[1], non è riferibile direttamente all'interessato, quanto, piuttosto, ad una idea "allargata" di nucleo familiare che, nel caso di specie, è riconducibile alla (allora) affidataria, considerata "come una mamma" dal richiedente, a cui oggi presta continua assistenza.-

La pronuncia non può che essere accolta favorevolmente, in una società, come la nostra, che aspira ad una sempre maggiore inclusività.-

NOTE

[1] In tema di requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, quello reddituale è finalizzato ad evitare che nella comunità nazionale vi siano soggetti che non sono in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. Inoltre la dimostrazione di un reddito da lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr Tar Palermo n. 1280/2023) nonché che possano offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione alla spesa pubblica e non che gravino sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti. (cfr Consiglio di Stato n. 2508/2023).-

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