FERMO AMMINISTRATIVO, SE IL MEZZO SERVE PER LAVORARE, SOSPENSIONE POSSIBILE

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🚗 Fermo amministrativo · 🔧 Veicolo strumentale · ⚖️ Sospensione giudiziale · 💼 Attività lavorativa · 📑 Prova della strumentalità
INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA TUTELA GIUDIZIARIA
3️⃣ QUANDO L'AUTO SERVE DAVVERO PER LAVORARE
4️⃣LA SOSPENSIONE

1️⃣ 🚐 Il fermo amministrativo del mezzo utilizzato per consegne, interventi o visite ai clienti può compromettere concretamente la prosecuzione dell'attività lavorativa.
2️⃣ 🔧 Non basta dichiarare che l'auto serve per lavorare: occorre dimostrare un collegamento concreto e stabile tra il veicolo e l'attività esercitata.
3️⃣ ⚖️ Il ricorso non sospende automaticamente il fermo: la misura cautelare deve essere richiesta e motivata. Il mezzo può essere liberato, ma il debito resta.
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1️⃣ INTRODUZIONE
Il fermo amministrativo è una misura cautelare utilizzata dall'Agente della riscossione per tutelare il recupero delle somme non pagate.-
Il veicolo rimane di proprietà del debitore, ma, dopo l'iscrizione del fermo nel Pubblico Registro Automobilistico, non può circolare.-
Quando, però, quel mezzo serve per trasportare materiali, effettuare consegne, raggiungere i clienti o svolgere interventi fuori sede, il fermo rischia di produrre un effetto paradossale: per recuperare un debito si impedisce al contribuente di continuare a produrre reddito e, quindi, anche di pagarlo.-
Non basta, tuttavia, affermare che l'automobile venga utilizzata per andare al lavoro.- Occorre dimostrare che il mezzo sia concretamente collegato allo svolgimento dell'impresa o della professione e costituisca un vero strumento dell'attività esercitata.-
2️⃣ LA TUTELA GIUDIZIARIA
L'articolo 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che la procedura viene avviata mediante la notificazione di un preavviso.-
Da quel momento il debitore deve decidere se pagare oppure per presentare ricorso al giudice competente, nelle scadenze previste.-
La semplice presentazione del ricorso, tuttavia, non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato o del fermo.-
La sospensione deve essere espressamente richiesta al giudice e adeguatamente motivata.-
3️⃣ QUANDO L'AUTO SERVE DAVVERO PER LAVORARE
Il punto più delicato è stabilire che cosa debba intendersi per veicolo "strumentale".-
Non basta utilizzare l'auto occasionalmente per motivi di lavoro. Deve esistere un collegamento concreto e stabile tra il mezzo e l'attività esercitata[1].-
È più facilmente dimostrabile la strumentalità:
- del furgone utilizzato dall'artigiano per trasportare materiali e attrezzature;
- dell'autovettura dell'agente di commercio che visita quotidianamente i clienti;
- del mezzo impiegato per consegne, assistenza tecnica o interventi a domicilio;
- dell'auto del professionista che deve raggiungere abitualmente cantieri, sedi giudiziarie, clienti o luoghi nei quali eseguire la prestazione.-
Non è necessario che si tratti necessariamente di un autocarro o di un veicolo formalmente classificato come commerciale. Anche una normale autovettura può essere strumentale. Occorre, tuttavia, dimostrare che essa sia concretamente inserita nell'organizzazione professionale e non venga utilizzata soltanto per esigenze personali.-
La semplice affermazione «senza quella macchina non posso lavorare» non basta. La strumentalità non si presume: deve essere provata.
4️⃣LA SOSPENSIONE
La sospensione cautelare –non automatica - non anticipa la decisione definitiva: serve a congelare temporaneamente gli effetti del fermo, evitando che l'attesa della sentenza comprometta irrimediabilmente l'attività lavorativa. Il mezzo può essere liberato provvisoriamente – in attesa della definizione del giudizio, ma il debito non viene per questo cancellato.-
NOTE
[1] Più complessa è la posizione del lavoratore dipendente che utilizza l'auto soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.
La formulazione letterale dell'articolo 86 fa riferimento all'attività d'impresa e alla professione. Non contempla espressamente il semplice tragitto tra l'abitazione e il posto di lavoro.-
Per questo motivo non è possibile affermare, in via generale, che ogni auto utilizzata da un dipendente per recarsi al lavoro sia automaticamente sottratta al fermo.-
La posizione potrebbe essere valutata diversamente quando il lavoratore dimostri che il mezzo è realmente indispensabile: luogo di lavoro molto distante, turni incompatibili con il trasporto pubblico, assenza di collegamenti o necessità di utilizzare il veicolo durante lo svolgimento delle mansioni.-

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