VALIDO IL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO NOTIFICATO AL PRECEDENTE PROPRIETARIO. CGT BRINDISI N. 180/2024
A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) CENNI SUL FERMO AMMINISTRATIVO;
3) LA SENTENZA DELLA CGT BRINDISI.-
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IL FATTO
E' valido il preavviso di fermo amministrativo, relativo a bolli non pagati anni fa, notificato al precedente proprietario dell'autovettura?
E' quanto accaduto ad un ignaro contribuente pugliese che si è visto arrivare tale atto, nonostante avesse venduto il veicolo tempo prima.-
Per tale motivo, impugnava[1] tale provvedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi.-
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CENNI SUL FERMO AMMINISTRATIVO
Il preavviso di fermo amministrativo, emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari, è atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria. Esso vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento ed è impugnabile innanzi al giudice tributario, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.-
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LA SENTENZA DELLA CGE BRINDISI
Con la sentenza in commento, la CGE di Brindisi, nonostante il ricorrente avesse prodotto in giudizio il libretto di circolazione dal quale non risultava più come proprietario, ha ritenuto valido l'avviso di fermo notificato perché "l'eventuale trasferimento della proprietà dell'autoveicolo non ostacola la funzione informativa del preavviso ma eventualmente quella cautelare del fermo, ove disposto".-
In realtà, però: "L' anteriorità della data di trascrizione dell'atto di compravendita dell'autovettura rende pertanto inopponibile tanto al venditore che all'acquirente la successiva eventuale trascrizione del fermo sul veicolo".-
Di conseguenza, non si condivide assolutamente la sentenza in commento; unica attenuante – nonostante risultasse documentalmente la produzione in giudizio del libretto di circolazione aggiornato e la prova della trascrizione (precedente al preavviso di fermo) al Pra – è che il Collegio non abbia valutato con attenzione tale profilo.-
NOTE
[1] Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mappa, specializzato in diritto tributario.-