ILLEGITTIMO IL FERMO SU VEICOLO COINTESTATO. CGT CAMPANIA N.10721/2023
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CAMPANIA;
3) CONCLUSIONI.-
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[1] INTRODUZIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, Sez. XXI, con la sentenza n. 10721/2023, si è pronunciata su una questione cruciale: è legittimo, o meno, il fermo amministrativo apposto su veicoli cointestati quando il debito tributario è imputabile esclusivamente a uno dei comproprietari?-
Nel caso in esame, una contribuente, comproprietaria di due veicoli, aveva impugnato i provvedimenti di fermo amministrativo adottati in relazione a presunti debiti tributari derivanti dal mancato pagamento della tassa automobilistica, obbligazione che però riguardava esclusivamente l'altra comproprietaria.-
[2] LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CAMPANIA
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che ha già affrontato la questione del fermo amministrativo su veicoli cointestati. In particolare, la giurisprudenza di merito ha stabilito che il fermo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato se tutti i comproprietari non sono debitori. La Corte ha fatto riferimento a precedenti come la CTP Matera n. 135/2022 e la CTR Piemonte n. 1374/2017, che avevano già riconosciuto la legittimità di ricorsi analoghi.-
Inoltre, la Corte ha rilevato una sproporzione tra il valore commerciale dei veicoli sottoposti a fermo e l'importo del credito tributario. I veicoli avevano un valore notevolmente superiore rispetto all'importo dovuto, circostanza che contribuiva a rendere il provvedimento di fermo non giustificato e sproporzionato. Questa sproporzione ha ulteriormente rafforzato l'idea che il fermo fosse una misura inadeguata e illegittima nei confronti della ricorrente.
[3] CONCLUSIONI
La sentenza n. 10721/2023 della Corte di Giustizia Tributaria della Campania si inserisce in un panorama giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dei diritti dei contribuenti coinvolti in provvedimenti amministrativi come il fermo su veicoli cointestati. La Corte ha ribadito che il fermo amministrativo deve rispettare il principio di proporzionalità e deve essere applicato esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente responsabili del debito tributario.-