VIETATO ANCHE UN SEMPLICE CIAO, QUANDO LO STALKER VIOLA OBBLIGO DI NON AVVICINAMENTO CON UN MESSAGGIO WHATSAPP

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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1) PREMESSA: TRA STALKING E DIVIETI GIUDIZIARI;
2) LA CONDOTTA VIETATA: COSA DICE L'ART. 387-BIS C.P.;
3) PERCHÉ ANCHE UN MESSAGGIO "INNOCUO" È COMUNQUE ILLECITO?;
4) ATTENZIONE: IL REATO SUSSISTE ANCHE SE LA VITTIMA RISPONDE;
5) CONCLUSIONI.-
*****
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Stalking e divieti giudiziari ⚖️🚫
Chi è indagato o condannato per atti persecutori non può contattare la vittima in alcun modo, né di persona né tramite telefono o social.
2️⃣ Art. 387-bis c.p. 📲📜
Ogni comunicazione, anche un semplice "ciao", integra violazione della misura cautelare ed è reato punito con la reclusione.
3️⃣ Messaggi "innocui" = reato 🚨😱
Non conta il contenuto: anche un messaggio affettuoso o banale è illecito perché viola il divieto assoluto di contatto.
4️⃣ Il reato resta anche se la vittima risponde 🔒👩🦰
La responsabilità penale non dipende dal consenso della vittima: il reato si consuma già con il primo messaggio inviato.
1️⃣PREMESSA: TRA STALKING E DIVIETI GIUDIZIARI
Il fenomeno dello stalking è ormai una triste e diffusa realtà giudiziaria. Quando un soggetto viene indagato o condannato per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), una delle prime misure che l'Autorità Giudiziaria adotta è quella di vietargli di avvicinarsi alla persona offesa o di contattarla, in qualsiasi modo.-
Questi divieti vengono concretamente modulati dal Giudice attraverso provvedimenti cautelari come:
- l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima;
- il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico.
E qui si apre una questione molto pratica: cosa succede se lo stalker invia comunque un messaggio WhatsApp alla vittima? Magari un semplice "ciao, come stai?", senza minacce, senza offese, senza apparente violenza?
La risposta è chiara e (spoiler) molto severa.
2️⃣LA CONDOTTA VIETATA: COSA DICE L'ART. 387-BIS C.P.
L'art. 387-bis c.p. stabilisce che commette reato chiunque violi le prescrizioni imposte con una misura cautelare personale emessa ai sensi degli artt. 282-bis o 282-ter c.p.p., ad esempio il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa.-
In altre parole, se il Giudice ha vietato ogni contatto con la vittima, qualsiasi forma di comunicazione rappresenta automaticamente un illecito. Anche telematica, non per forza di persona. E in quest'ultima modalità, non fa differenza il tono, il contenuto o l'intenzione: che si tratti di un insulto, di una minaccia, oppure di un semplice "ciao", la sostanza non cambia.-
Il legislatore, infatti, non guarda cosa viene scritto, ma il fatto stesso di scrivere. Un solo messaggio su WhatsApp, un like su un post social, una telefonata senza risposta: tutti questi gesti costituiscono violazione della misura cautelare e integrano il reato previsto dall'art. 387-bis c.p.-
3️⃣ PERCHÉ ANCHE UN MESSAGGIO "INNOCUO" È COMUNQUE ILLECITO?
Il fondamento di questa disciplina è molto semplice: il divieto di contatto ha natura assoluta.-
Non è un divieto condizionato al contenuto dei messaggi. È un divieto che protegge la libertà psicologica della vittima, evitandole ogni forma di turbamento, stress, fastidio o semplice disagio derivante dall'essere ricontattata dal proprio stalker.-
Il messaggio WhatsApp (ma lo stesso vale per SMS, telefonate, email, messaggi su social o persino like o reazioni sui post) rappresenta:
- una violazione della misura cautelare;
- un'azione penalmente rilevante, che può dare vita ad un nuovo processo, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 387-bis c.p.).
Non solo: anche messaggi apparentemente affettuosi o banali, infatti, possono essere percepiti dalla vittima come nuovi segnali di intrusione, controllo, manipolazione o minaccia indiretta.-
4️⃣ ATTENZIONE: IL REATO SUSSISTE ANCHE
SE LA VITTIMA RISPONDE
Un aspetto che può sembrare paradossale, ma che la giurisprudenza ha chiarito più volte
è questo: la violazione della misura cautelare sussiste anche se la persona
offesa risponde al messaggio o addirittura mantiene un dialogo con lo stalker.-
Il reato, infatti, non dipende dal consenso o dal comportamento della vittima, ma dal mancato rispetto del divieto imposto dal Giudice. È una norma posta a tutela non solo della singola persona offesa, ma anche dell'autorità e dell'efficacia del provvedimento giudiziario.-
Immaginiamo: l'indagato invia un "ciao" su WhatsApp, la vittima – magari per curiosità, per paura, o persino per debolezza emotiva – risponde con un "ciao" a sua volta. In quel momento non si "annulla" la violazione, anzi: l'illecito è già compiuto con l'invio del primo messaggio. La risposta della vittima non sana la condotta e non elimina la responsabilità penale dello stalker.-
È un principio fondamentale, perché la misura cautelare serve a impedire ogni forma di contatto, proprio per proteggere la libertà e la serenità psicologica della persona offesa, anche da eventuali tentazioni di "cedere" o ricadere in dinamiche tossiche.-
5️⃣ CONCLUSIONI
In definitiva, quando il Giudice ordina il divieto di contatto, non esistono eccezioni: anche il più banale messaggio è un reato. E per lo stalker, un passo falso può significare un nuovo processo ed una nuova, autonoma, condanna.-
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