STALKING, CON DIVIETO DI AVVICINAMENTO OBBLIGATORIO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO. CASS.N.42892/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: BRACCIALETTO ELETTRONICO - STALKING - LEGGE 168 2023 - CORTE COSTITUZIONALE - CASSAZIONE - MISURE CAUTELARI - CONTROLLO ELETTRONICO - TUTELA DELLE VITTIME - DIRITTI DI GENERE - NORMATIVA PENALE - LEGGE ROCCELLA - SICUREZZA PUBBLICA - ESECUZIONE DELLE MISURE - GIUSTIZIA PENALE -
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA LEGGE N. 168/2023;
3) IL CASO DI SPECIE;
4) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;
5) LA SENTENZA N. 173/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'OBBLIGO DEL BRACCIALETTO ELETTONICO E SULLA SCARSA DISPONIBILITA' DEGLI STESSI;
6) CONCLUSIONI.-
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INTRODUZIONE
La sentenza in commento costituisce un precedente di grande rilevanza poiché stabilisce il principio – limitando di fatto il margine di discrezionalità dei Giudici – che, in caso di condotte persecutorie (stalking), il divieto di avvicinamento debba essere sempre accompagnato dall'applicazione di strumenti elettronici di controllo, come il braccialetto elettronico, salvo che vi sia un'accertata impossibilità tecnica.-
In un contesto di crescente sensibilità sociale verso i reati di genere e la tutela delle vittime, questa decisione si inserisce nella linea di rafforzamento delle garanzie a favore delle persone offese, imponendo un vincolo ai Giudici nell'applicazione delle misure cautelari.-
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LA LEGGE N. 168/2023
L'attuale legge n. 168/2023, conosciuta anche come legge "Roccella", dal nome della Ministra proponente, ha modificato, in parte, alcuni punti del c.d. codice rosso (legge n. 69/2019); in particolare, la normativa attuale[1], più precisamente l'art. 282 ter cpp, disciplina il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo obbligatoriamente (e congiuntamente):
- Una distanza minima di 500 metri dalla vittima e dai luoghi abitualmente frequentati.
- L'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, come il braccialetto elettronico, per monitorare il rispetto delle prescrizioni.-
Questo perché, come la Corte di Cassazione ha più volte ribadito, che il braccialetto elettronico non costituisce una misura autonoma, ma una modalità esecutiva applicabile per garantire un controllo effettivo.-
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IL CASO DI SPECIE
Il Tribunale del Riesame di Genova, in parziale accoglimento dell'istanza dell'indagato – sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di stalking – aveva sostituito la predetta misura con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati e, congiuntamente, dell'obbligo di dimora nel comune di - con prescrizione di permanenza notturna presso l'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 05.00, nulla disponendo in merito all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico.-
Avverso questo provvedimento, il Pubblico Ministero, titolare dell'indagine, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come l'ordinanza violasse l'art. 282-ter cpp nella sua formulazione aggiornata dalla legge 168/2023. Tale norma impone obbligatoriamente l'adozione di strumenti di controllo elettronico, come il braccialetto elettronico, in caso di misure di divieto di avvicinamento.-
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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Per la Suprema Corte, deve, dunque, affermarsi il principio per cui l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. (cosi come la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis cod., sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.-
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LA SENTENZA N. 173/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'OBBLIGO DEL BRACCIALETTO ELETTONICO E SULLA SCARSA DISPONIBILITA' DEGLI STESSI
Proprio qualche giorno fa, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173/2024, ha dichiarato non fondate alcune eccezioni di legittimità della norma in questione (cioè sulla obbligatorietà dell'applicazione del braccialetto elettronico) stabilendo che "il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso".-
In riferimento alla riscontrata impossibilità tecnica del controllo elettronico, perché magari non disponibile– evenienza oggettivamente non imputabile all'indagato – la Corte ha chiarito che:
- ll giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento;
- Deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo scegliere una misura più grave (ad esempio il divieto di dimora) o più lieve (come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
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CONCLUSIONI
La sentenza della Cassazione n. 42892/2024 stabilisce il principio che il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve essere obbligatoriamente accompagnato dall'applicazione del braccialetto elettronico o di altri strumenti elettronici di controllo, come previsto dall'art. 282-ter c.p.p., salvo accertata impossibilità tecnica.
In sintesi, il principio affermato dalla sentenza è:
- Obbligatorietà del controllo elettronico: Il giudice non ha margine di discrezionalità sulla scelta di applicare il braccialetto elettronico nei casi di divieto di avvicinamento o di allontanamento dalla casa familiare. La misura del controllo elettronico è considerata una modalità esecutiva necessaria per garantire l'efficacia della restrizione.
- Eccezione per impossibilità tecnica: Solo in caso di accertata impossibilità tecnica, come la mancanza di dispositivi disponibili o malfunzionamenti, il giudice può optare per alternative. Tuttavia, in tali situazioni, deve rivalutare le esigenze cautelari e adottare altre misure proporzionate.-
NOTE
[1] In particolare, in relazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'art. 282-ter cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 19 luglio 2019 n. 69, prima della modifica introdotta dall'art. 12 della legge n. 168 /2023, prevedeva che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrivesse all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, "anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275-bis". L'art. 12 della legge n. 168/2023 ha modificato tale disposizione, nel senso che ha introdotto una misura minima della distanza dalla persona offesa, non inferiore a cinquecento metri, ed ha eliminato la congiunzione "anche" prima della frase "disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275- bis"; Nella nuova formulazione, l'art. 282- ter cod. proc. pen. contempla anche l'ipotesi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tali modalità di controllo, ovvero l'organo delegato per l'esecuzione ne accerti la non fattibilità tecnica, prevedendo che in tali casi il giudice imponga l'applicazione anche congiunta di misure cautelari più gravi.-