PER LA CASSAZIONE SUSSISTE IL REATO DI MALTRATTAMENTI ANCHE IN UNA CONVIVENZA BREVE, SEPPURE SENZA AGGRAVANTI IN PRESENZA DI UN FIGLIO INFANTE. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 21087/2022

21.06.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - FIGLIO INFANTE - CONVIVENZA BREVE DURATA

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Un soggetto, condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ricorreva in Cassazione evidenziando che:

  • nella sentenza impugnata si fosse erroneamente ritenuto sussistente l'abitualità della condotta di maltrattamenti, senza considerare che i fatti si erano svolti nell'arco di un ridotto periodo di convivenza;
  • ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti nei confronti di un minore, occorre che questi abbia la capacità di percepire il clima di oppressione, indotto dalla condotta illecita.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione

  • l'abitualità nel reato di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche nel caso in cui il compimento di più atti, delittuosi o meno, che determinino sofferenze fisiche o morali, vengano posti in essere in lasso temporale non necessariamente prolungato, a condizione che la protrazione della condotta sia comunque idonea dar luogo ad uno stato di vessazione e soggezione dei familiari conviventi vittima del reato (in tal senso Sez. 6, n. 25183 del 19/12/2012, Rv.253041; si veda anche Sez.3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272452);
  • è configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso (Sez.6, n. 27901 del 22/09/2020, Rv. 279620).-

Nel caso di specie, per la Cassazione deve ritenersi che la tenera età del minore (di soli tre mesi) sia tale da consentire di escludere che questi possa aver in qualche modo percepito il contesto ambientale e le condotte maltrattanti, pertanto l'aggravante[1] deve essere esclusa.-

NOTE

[1] Introdotta dalla L. 19.7.2019 n. 69, che ha introdotto una speciale circostanza aggravante, ad effetto speciale, al 1° co. bis dell'art. 572, che comporta un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza, o in danno ,di una persona minore, nonché di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.-

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