“IMPOSSESSARSI, CON VIOLENZA, DELLO SMARTPHONE DELLA PROPRIA CONIUGE CONFIGURA UNA IPOTESI DI RAPINA”.  COMMENTO ALLA SENTENZA N. 8821/2021 DELLA CASSAZIONE

26.11.2021

A cura dell'Avv.Laura Buzzerio

TAGS: SOTTRAZIONE SMARTPHONE CONIUGE - PROVA TRADIMENTO - IPOTESI RAPINA

INDICE

· IL FATTO;

· LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE-

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IL FATTO

Un soggetto ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello - confermativa di quella di primo grado - che lo aveva condannato per una ipotesi di rapina, avendo sottratto con violenza lo smartphone delle ex moglie, nonché di lesioni, provocatele nell'atto di apprensione dello stesso.-

Tralasciando le altre motivazioni, per quanto riguarda i profili qui in commento, il ricorrente sosteneva, secondo quanto si riporta pedissequamente, che "aveva il diritto di ricercare le prove di un fatto relativo alla violazione del dovere civilistico di fedeltà legato al vincolo matrimoniale. Non va trascurato che molti giudici sostengono che non si può parlare di violazione della riservatezza quando il marito e la moglie rovistano all'interno dello smartphone del coniuge, per cercare prove della eventuale infedeltà[...]

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, respingendo il ricorso, tanto statuiva[1] :

"l'impossessamento del telefono contro la volontà della donna[2] integra una condotta antigiuridica, in quanto l'ingiusto profitto consiste nell'indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione (anche nella sfera sessuale), che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge. E' stato infatti precisato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonchè in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.-


[1] Richiamando la sentenza n.11467/2015, fattispecie in cui la Corte aveva ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo

[2] Naturalmente, anche se la Cassazione, nel caso di specie, si era occupata della fattispecie in cui la vittima era una donna, per analogia, il principio è applicabile anche nel caso inverso, nonché fra persone dello stesso sesso, con cui il soggetto passivo abbia una relazione affettiva.-

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