IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI, È IDONEA AD ESTINGUERE IL REATO NON SOLO LA REMISSIONE DI QUERELA RICEVUTA DALL'A.G., MA ANCHE QUELLA EFFETTUATA DAVANTI AD UN UFFICIALE DI P.G. CASSAZIONE N. 3034/2021

13.12.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: ATTI PERSECUTORI - REMISSIONE QUERELA AVANTI POLIZIA GIUDIZIARIA - 

INDICE

· LA MASSIMA;

· IL FATTO

· LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

LA MASSIMA

"In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità"

[2]

IL FATTO

Un soggetto, condannato anche in appello per atti persecutori, ricorreva in Cassazione, denunciando una violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato, in quanto, documentalmente, risulterebbe la remissione della querela della persona offesa e la contestuale accettazione dell'imputato, effettuata in Questura: tale modalità di remissione estingue il reato?

[3]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione, la domanda, indicata nel precedente paragrafo, non può che ricevere una risposta positiva.-

Infatti, trattasi di remissione validamente effettuata, posto che "è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis c.p., comma 4[1], facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità" (cfr. Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, D V., Rv. 266528).-


[1] Lo stesso art. 612-bis c.p, comma 4, prevede la irrevocabilità della querela se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate (almeno due episodi) nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, vale a dire "gravi" o fatte in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., cioè con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o supposte.-

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