L’IMPOSSIBILITA’, CAUSA COVID, A PARTECIPARE AD UN CONCORSO PUBBLICO, ATTRIBUISCE, AL CANDIDATO ESCLUSO, LA POSSIBILITÀ DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE SUPPLETIVA.-

30.06.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: COVID19 QUARANTENA PROVA SUPPLETTIVA

INDICE

· Introduzione;

· Il primo grado;

· La decisione n. 7145/2020 del Consiglio di Stato. Il percorso motivazionale.-

· La sentenza n. 471/2021 del Tar Lazio;

· L'ordinanza n. 53/2021 del Tar Abruzzo.-

· Conclusioni: i principi espressi dalla pronuncia n. 5666/2020 del Tar Lazio.-

INTRODUZIONE

Il ricorrente chiedeva l'annullamento del concorso scuola[1] e del calendario delle prove, nonché di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, laddove l'intera lex specialis della procedura disponeva l'esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi, in quanto collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19).-

[2]

IL PRIMO GRADO

Il Tar Lazio, con sentenza n. 7199/2020, tanto decideva: "Considerato che la ricorrente, posta in quarantena in quanto risultata positiva al Covid-19 [...] come da certificato allegato, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta tenutasi il giorno 29 ottobre, in quanto oggettivamente impossibilitata [..]; tutto ciò premesso, di conseguenza, il Tar riteneva che dovesse essere predisposta una sessione suppletiva, da calendarizzarsi quando ci sarebbero state le condizioni di sicurezza sanitaria.-

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LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO. IL PERCORSO MOTIVAZIONALE.-

Con ordinanza del 14 dicembre, n. 7145, i Giudici di Palazzo Spada respingevano l'appello cautelare proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la pronuncia del Tar Lazio, sopra indicata, in quanto:

  • l'appello era sfornito di fumus boni iuris;
  • correttamente il giudice di primo grado, con l'ordinanza impugnata aveva disposto in via propulsiva un'apposita sessione suppletiva, in relazione al predetto concorso straordinario;
  • la misura cautelare in commento, infatti, era necessaria per scongiurare il pregiudizio irreparabile di non avere potuto la parte partecipare alla sessione d'esame per il relativo insegnamento nella Regione Lazio, fissata per il giorno 29 ottobre 2020, in quanto sottoposta a misura sanitaria di prevenzione;
  • contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, il periculum era attuale, in quanto solo con la conferma della citata misura propulsiva poteva essere soddisfatto ‒ in via interinale ‒ l'interesse dell'istante a partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente;
  • la fissazione di una sessione aggiuntiva non poteva causare disagi organizzativi al Ministero resistente.-

Per il Consiglio di Stato: "È evidente infatti che non può negarsi una prova suppletiva[2] a chi si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di partecipare alla prova scritta (prima della sospensione del 4 novembre scorso) a causa una motivazione legata al Covid, quindi perché in quarantena fiduciaria per essere entrato in contatto con soggetti positivi, in quarantena obbligatoria in quanto risultato positivo al test, ovvero in malattia con sintomi o, peggio, perché ricoverato in reparto Covid".-

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LA SENTENZA N. 471/2021 DEL TAR LAZIO

L'orientamento, sopra indicato, è stato recepito anche dal Tar Lazio, che con una recentissima sentenza, la n. 471/2021 (ma anche da Tar Lazio n.7199/2020).-

Nel caso di specie, davvero speculare a quello sopra descritto, i ricorrenti non avevano potuto partecipare alla prova scritta relativa al concorso straordinario indetto con d.d. n. 510/2020, in quanto sottoposti a misure sanitarie di prevenzione per l'emergenza da Covid-19, la cui violazione configurava, peraltro, una ipotesi di responsabilità penale.-

Anche in questo caso, il Tribunale Amministrativo romano, ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che i ricorrenti avrebbero subito nel non poter partecipare alla selezione, confermava il conseguente obbligo dell'Amministrazione di prevedere una sessione suppletiva.-

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L'ORDINANZA N. 53/2021 DEL TAR ABRUZZO

Di segno completamente opposto è l'ordinanza n. 53/2021 del Tar Abruzzo, Presidente Paolo Passoni, che, pronunciandosi su un ricorso di un soggetto, che aveva superato la prova scritta di un concorso in ambito sanitario, ma che non aveva potuto sostenere la prova pratica ed eventualmente quella orale, per conclamata positività al Covid 19, lo rigettava, così motivando:

  • la fattispecie posta a base della richiesta di prove suppletive, benché motivata da factum principis, può dirsi senza dubbio riconducibile alla clausola aperta del bando che includeva tra le ipotesi di rinuncia qualunque causa di assenza anche non riconducibile alla volontà del candidato;
  • con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 al Capo XII, è stata introdotta una disciplina in tema di "Accelerazioni dei concorsi", a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2020. A ciò aggiungasi che, sebbene nelle more sia intervenuta un'ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con d.p.c.m. del 3.11.2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell'ottica evidentemente di imporre un'accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all'attualità ;
  • che in tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall'amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l'esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste".-

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CONCLUSIONI: I PRINCIPI ESPRESSI DALLA PRONUNCIA N. 5666/2021 DEL TAR LAZIO.-

Sul punto, in conclusione, appare utile riportare quanto stabilito dal Tar Lazio, qualche settimana fa, con la pronuncia n. 5666/2021.-

Per il Tar Romano:

  • Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati;
  • In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis";
  • La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole, in quanto i provvedimenti sono adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività;
  • L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale per chi non ha potuto partecipare per motivi legati alla incolumità pubblica;

Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova), in quanto è lo stesso ordinamento a prevedere[3] , in condizioni di eccezionale gravità, una deroga a detto principio, purché sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate.

[1] Vale a dire il concorso straordinario per il reclutamento del personale docente (indetto con D.D.G. 23 aprile 2020 n. 510) della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno.-

[2] Diversamente da quanto deciso dal Tar Lazio, con la sentenza n. 12765/2020, nella quale il giudice amministrativo romano aveva ritenuto che la paura del Covid non abilitasse il candidato a non partecipare e, meno che meno, ad ottenere una prova suppletiva; clicca qui per saperne di più 

[3] Articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44,

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