NULLA LA NOTIFICA TELEMATICA VIA PEC ALL’AVVOCATO NON COSTITUITO IN PRIMO GRADO. CASS N. 23512/2023

22.08.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: NOTIFICA VIA PEC - AVVOCATO DIVERSO DA QUELLO COSTITUITO - NULLITA' - CASS. 23512/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Quali sono le conseguenze di una notifica via pec effettuata ad un avvocato diverso da quello costituito in primo grado?

Questo il fatto: un lavoratore ricorreva in Cassazione avverso una sentenza di secondo grado, eccependo, fra gli altri motivi, che il ricorso in appello della controparte risultava notificato a mezzo pec ad un difensore diverso (neanche domiciliatario) dai suoi regolarmente costituiti in primo grado; per tale ragione, sosteneva l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, con tutte le conseguenze processuali del caso[1].-

[2]

L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte Sezione Lavoro (Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo) investita della questione ha deciso propendendo per la "nullità" della notifica, piuttosto che di "inesistenza" della stessa.-

Nel caso di specie, secondo la Cassazione:

  • Il ricorso in appello è stato notificato ad un avvocato diverso da quello costituito, in violazione dell'art. 330, I comma, cpc;
  • la notifica, errata, è stata effettuata telematicamente, quindi si applica la legge n. 53/1994, in particolare l'art. 11, che prevede la nullità della notifica (e sua rilevabilità d'ufficio) se "mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica";
  • viceversa, si ha inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento;
  • nel caso di specie, vi è stata una attività di trasmissione, seppure non corretta e per quanto riguarda la fase di consegna, essa risulta formalmente perfezionatasi (essendo state generate le apposite ricevute di accettazione e di consegna ex art. 3 bis, comma 3, della cit. L. n. 54/1994) [2].-

[3]

CONCLUSIONI

Il principio di diritto: la notificazione, a mezzo pec, del ricorso in appello ad un avvocato diverso da quello costituito in giudizio nel grado precedente[3] deve essere nella specie ritenuta nulla[4], e non inesistente, con conseguente nullità dell'impugnata sentenza.-

Pertanto, secondo la Cassazione non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ma, piuttosto, trattasi di notificazione in cui manca nel destinatario che l'ha ricevuta il requisito soggettivo (cfr. il cit. art. 11 L. n. 54/1994) costituito dall'essere lo stesso il procuratore costituito della controparte, ai fini di cui all'art. 330, comma primo, c.p.c.-

Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto riscontrare la nullità di quella notificazione e, stante la mancata costituzione della controparte (che avrebbe comportato la sanatoria[5]), disporre la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma primo, c.p.c.-

NOTE

[1] L'inesistenza non è suscettibile di sanatoria o di rinnovazione della notifica, a differenza della nullità.-

[2] Sul punto si veda https://tinyurl.com/depositoprovanotifica

[3] Per la Cassazione, con altra pronuncia n. 1982/2020, " effettuata la notifica a mezzo pec al difensore di fiducia presso cui era domiciliata la parte ed anche se questi abbia omesso di indicarla negli atti, dal momento che può essere tratta da ReGlndE".-

[4] Stessa sorte se fosse stata notificata al domiciliatario non procuratore (ex plurimis Cass. n. 7891/2004)

[5] In mancanza di sanatoria la nullità della notificazione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice che ne deve ordinare la rinnovazione (ex plurimis Cass. n. 10767/2020).-


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