LA NOTIFICA VIA PEC DI UN RICORSO POCHI ATTIMI PRIMA DELLA MEZZANOTTE TRA INSONNIA ED     INAMMISSIBILITA’...        CASS. N. 1519/2023

26.01.2023
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: NOTIFICA VIA PEC - ACCETTAZIONE - SCADENZA - CASS 1519 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

*****

[1]

IL FATTO

In un caso che tanto ricorda allo scrivente la favola di Cenerentola, un ricorso per Cassazione veniva notificato a mezzo pec - non è dato sapersi se per un motivo preciso, se per provare il brivido del rischio o chissà per che altro - con un invio effettuato pochi attimi prima dello scoccare della mezzanotte del giorno di scadenza, ma con accettazione del messaggio, da parte del sistema, alle ore 00:00:01, come da ricevuta generata dal gestore della posta elettronica certificata della mittente e consegna allo stesso destinatario alle ore 00:00.05 del medesimo giorno.-

Ricorso tempestivo e valido oppure tardivo?

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione non ha dubbi:

principio di diritto: "In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019[1], l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario, implica che la stessa ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, ossia entro le ore 23:59:59 (UTC), giacché, con l'insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento".-

Di conseguenza il ricorso veniva dichiarato inammissibile.-

NOTE

[1] Che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012 nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile ad impugnare, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -

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