NESSUNA PROMOZIONE AUTOMATICA PER ALUNNO CON PATOLOGIA INVALIDANTE. TAR SALERNO N. 1064/2025

07.07.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO 👩‍⚖️

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DEL TAR;

3) CONCLUSIONI.-

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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

1️⃣ 📚 Il caso: Un'alunna con patologia invalidante non viene ammessa alla classe successiva. I genitori impugnano la decisione scolastica, sollevando dubbi sul rispetto dei suoi diritti e sulla considerazione delle sue condizioni di salute.

2️⃣ ⚖️ La sentenza del TAR: Il TAR Salerno chiarisce che la bocciatura ha scopo educativo, non punitivo. La presenza di una malattia non giustifica automaticamente la promozione se non sono raggiunti gli obiettivi minimi, anche con il supporto di PEI o PDP.

3️⃣ 📝 Le conclusioni: Il diritto allo studio e l'inclusione sono garantiti, ma il principio del merito resta fondamentale. Le decisioni didattiche motivate non sono sindacabili dal giudice e promozioni "di favore" rischiano di danneggiare lo stesso alunno.

1) INTRODUZIONE

Il caso esaminato dal TAR Salerno con la sentenza n. 1064/2025 riguarda una vicenda scolastica particolare: un'alunna, affetta da una patologia invalidante, non era stata ammessa alla classe successiva a causa di diverse insufficienze riportate durante l'anno scolastico e del mancato superamento delle prove di recupero.-

I genitori della minore impugnavano il provvedimento di non ammissione, lamentando numerose irregolarità, tra cui il fatto che il Consiglio di classe non avrebbe tenuto in debito conto lo stato di salute della ragazza.-

Il caso solleva una questione delicata: è possibile derogare ai principi di valutazione scolastica in presenza di una malattia invalidante? E se sì, entro quali limiti?

2) LA SENTENZA DEL TAR

Il TAR Campania, sede di Salerno, ha colto l'occasione per riaffermare alcuni principi fondamentali del diritto scolastico:

  • In primo luogo, il Collegio ha ricordato che la bocciatura non ha natura punitiva, bensì educativa: serve a permettere all'alunno di colmare le lacune che ostacolerebbero un sereno e proficuo proseguimento degli studi. In quest'ottica, il giudizio di non ammissione mira alla crescita personale e didattica dello studente;
  • In secondo luogo, il TAR ha sottolineato che le valutazioni didattiche rientrano nella competenza tecnica dei docenti e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di evidenti profili di illogicità o di travisamento dei fatti. Nel caso concreto, nessuno di tali elementi era emerso;
  • Quanto alla patologia invalidante, il TAR ha evidenziato che la mera presenza di una condizione patologica non può automaticamente giustificare la promozione, soprattutto se lo studente, nonostante le misure di supporto e un miglioramento parziale, non ha raggiunto gli obiettivi minimi richiesti;
  • Il Collegio ha anche evidenziato come le scuole siano già chiamate a garantire strumenti compensativi e personalizzazione dell'apprendimento attraverso Piani Educativi Individualizzati (PEI) o Piani Didattici Personalizzati (PDP), ma ciò non significa abdicare al principio del merito.-

Infine, il Tar ha messo in guardia dal rischio di una discriminazione indiretta: promuovere un alunno esclusivamente in ragione della sua patologia, senza un reale superamento delle carenze formative, rischierebbe di compromettere l'eguaglianza sostanziale e la credibilità del percorso educativo, oltre a danneggiare lo stesso alunno, privandolo di un bagaglio di competenze fondamentali.-

3) CONCLUSIONI

Il diritto allo studio e l'inclusione degli alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento sono garantiti da un articolato quadro normativo (Legge 104/1992, D.Lgs. 66/2017), ma tale diritto non implica un esonero dagli obiettivi minimi richiesti per il passaggio alla classe successiva.

In definitiva, il messaggio che emerge è chiaro:

  • Una patologia invalidante, pur riconosciuta e tutelata, non giustifica da sola la promozione automatica.-
  • Le scuole devono predisporre ogni misura di supporto possibile, ma il superamento degli obiettivi minimi resta imprescindibile-
  • Le decisioni didattiche, se motivate e coerenti, non sono sindacabili dal giudice.-

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