LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA MAESTRA CHE SI RIFIUTI DI INDOSSARE LA MASCHERINA.” TRIB. TRENTO SEZ. LAVORO 8.7.2021

11.08.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: COVID 19  - MASCHERINA SCUOLA - LICENZIAMENTO

INDICE

1) LA MASSIMA

2) IL FATTO;

3) LA DECISIONE IN COMMENTO;

4) CONCLUSIONI.-

LA MASSIMA

"È legittimo il licenziamento della maestra che si rifiuti di indossare la mascherina, perché mette in pericolo la propria, e degli altri, integrità fisica, in particolare a scuola.-"

[2]

IL FATTO

La ricorrente, una insegnante di scuola d'infanzia, impugnava il "licenziamento disciplinare senza preavviso" intimatole, in quanto "nonostante i ripetuti inviti da parte della preposta e delle colleghe, ed anche a fronte di uno specifico ordine di servizio della Dirigente non indossava la mascherina protettiva per le vie aeree prevista dalle vigenti linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori ed utenti".-

[3]

LA DECISIONE IN COMMENTO

Il Tribunale del lavoro trentino, nella persona del Giudice Giorgio Flaim - il medesimo relatore della sentenza che aveva stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa, nell'ipotesi di quarantena fiduciaria causata da una condotta volontaria del lavoratore[1] - rigettava l'impugnativa di licenziamento.-

Il motivo del licenziamento è da individuarsi nel mancato, volontario e ripetuto, uso della mascherina, il che metteva a repentaglio la tutela della salute e la sicurezza della stessa insegnante, nonché dei bambini e dei colleghi, a causa di una grave sottovalutazione della possibile situazione di rischio nella scuola, considerato il rapporto quotidiano con le famiglie dei bambini.-

In occasione della sua audizione nel corso del procedimento disciplinare, la ricorrente tanto affermava: "La mia decisione di non indossare la mascherina non è disobbedienza le regole imposte, ma un'obiezione di coscienza. Ho deciso di non indossare la mascherina in quanto mi provoca gravi danni alla salute, per il sinistro occorsomi anni fa"[2].-

Il Giudice del lavoro, sottolineando

"la contraddittorietà dell'assunto,

"obiezione di coscienza" e necessità di evitare "gravi danni alla salute"

sottendono esigenze palesemente di segno diverso",

evidenziava come

"la ricorrente ponesse a fondamento del nesso tra l'utilizzo della mascherina e l'insorgenza di danni alla propria salute, una mera riproduzione di pubblicazioni di alcuni studiosi, i quali sostenevano, su un piano generale e astratto, che l'utilizzo delle mascherine non solo non è utile a contrastare il contagio da Covid 19, ma risulterebbe dannoso alla salute, senza una specifica e motivata valutazione concernente la sua persona".-

Inoltre, proprio perché

  • le "Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza - Scuole dell'infanzia (3-6 anni)" vers. 25 agosto 2020"[3] prevedevano che "tutte le persone che entrano nei servizi socio-educativi, a partire da quando sono nelle loro pertinenze anche all'aperto, escluso i bambini frequentanti il servizio, devono indossare la mascherina",
  • il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" per l'anno scolastico 2020/2021" ribadiva che il personale educativo è tenuto, nello svolgimento delle proprie attività, a indossare la mascherina;
  • il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19", prescriveva l'obbligo per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina,

la violazione di detta normativa, da parte della ricorrente, che aveva anteposto all'interesse generale (colleghi, bambini, utenti vari) le proprie convinzioni personali, che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche, costituiscono giusto motivo di licenziamento.-

[4]

CONCLUSIONI

Sul punto non può che condividersi l'affermazione del Giudice del Lavoro di Venezia, Dott.ssa Barbara Bortot, la quale, in un caso simile (inserire), tanto, poche settimane fa, aveva stauito:

"Nella situazione tragica in cui il Paese e il mondo intero si sono trovati a causa dell'epidemia da Covid 19, l'imposizione ai lavoratori dell'utilizzo della mascherina non è certo misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde pienamente al dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti.-"

Il licenziamento, a parere di chi scrive è assolutamente giusto, in quanto:

  • l'art. 20 co.1 d.lgs. 9.4.2008, n. 81 prescrive: "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"; in particolare il successivo co.2 lett. d) impone ai lavoratori "utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione";
  • le mascherine sono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16 co.1 D.L. 18/2020);
  • il persistente rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuale giustifica il licenziamento intimato all'inadempiente (ex plurimis Cass 18615 e 25392del 2013).-

Naturalmente, se il mancato utilizzo della mascherina è giustificato da motivi di salute, oggettivamente provati (non come nel caso di specie) sarà compito del Medico Aziendale valutare la sussistenza degli stessi, esonerando il lavoratore dall'uso, magari adibendolo a mansioni compatibili con tale necessità.-

Sul punto vedi anche https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/legittima-la-sospensione-del-lavoratore-che-si-rifiuti-di-indossare-la-mascherina-trib-venezia-sez-lavoro-4-6-2021/

Sull'esonero dall'uso della mascherina, anche se riguardante un alunno, si veda il seguente lavoro https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-consiglio-di-stato-autorizza-l-esonero-dall-uso-della-mascherina-per-l-alunna-con-problemi-respiratori-breve-commento-al-decreto-n-304-2021/


[1] https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/licenziamento-per-giusta-causa-se-la-quarantena-fiduciaria-e-causata-da-una-condotta-volontaria-del-lavoratore-breve-commento-all-ordinanza-del-tribunale-di-trento-sezione-lavoro-del-21-1-2021/

[2] La ricorrente denunciava di soffrire di difficoltà respiratorie permanenti, a seguito di un grave sinistro stradale avvenuto nel 2007, che le aveva provocato seri e permanenti problemi di salute, tra cui un trauma toracico e gravi contusioni polmonari bilaterali con falda di pneumotorace; secondo la tesi della ricorrente tali problemi respiratori sono aggravati dal persistente utilizzo della mascherina che, secondo studi medici attestati, provoca una serie di disturbi tra i quali l'aumento dell'insufficienza respiratoria o l'ipercapnia, ossia l'aumento dell'anidride carbonica nel sangue, o infine l'ipossia, ovvero carenza di ossigeno".

[3] Come disposte dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento con ordinanza emanata il 25 agosto 2020.-

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