LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE LA QUARANTENA FIDUCIARIA E’ CAUSATA DA UNA CONDOTTA VOLONTARIA DEL LAVORATORE.- Breve commento all’Ordinanza del Tribunale di Trento Sezione Lavoro del 21-1-2021

30.06.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: LICENZIAMENTO QUARANTENA VIAGGIO ESTERO

INDICE

· INTRODUZIONE;

· IL FATTO;

· IN DIRITTO;

[1]

INTRODUZIONE

Una dipendente[1] veniva licenziata in quanto la sua assenza, dovuta all'isolamento fiduciario (c.d. quarantena) disposto dalle autorità sanitarie al suo rientro da una vacanza in Albania, veniva considerata non giustificata.-

Con l'ordinanza del 21.01.2021, il Tribunale di Trento stabiliva la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice.-

[2]

IL FATTO

La ricorrente:

a) aveva richiesto e ottenuto di poter fruire di un periodo di ferie dal 3 al 16 agosto 2020;

b) in tale periodo ella si era recata in Albania;

c) al suo ritorno in Italia, non aveva potuto fare immediatamente rientro al lavoro, dovendo osservare il prescritto periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni, fino al 9.9.2020.-

Per la prolungata assenza, non ritenuta giustificata, veniva attinta, come detto, da licenziamento per giusta causa.-

[3]

IN DIRITTO

La ricorrente, difendendo la propria posizione, impugnava il licenziamento perché ritenuto ritorsivo[2], sostenendo che:

al momento della partenza il divieto degli spostamenti all'estero era decaduto da più di due mesi e che al momento della reintroduzione di tali limitazioni, si trovava già all'estero, e che aveva potuto apprendere di doversi sottoporre ad isolamento domiciliare al suo rientro solo dopo averne ricevuto comunicazione dal datore di lavoro, che l'aveva sollecitata a contattare l'Autorità sanitaria.-

Viceversa, per il Giudicante, stante la normativa vigente, già prima di partire per l'Albania, la ricorrente era consapevole del fatto di dover osservare, al suo rientro in Italia, un periodo di quarantena e quindi di non poter lavorare e che, quindi, avrebbe dovuto prevedere (ed evitare) il serio pregiudizio, poi, arrecato all'organizzazione aziendale.-

Per il Tribunale del Lavoro friulano, quindi, la lavoratrice

"si è posta, per propria responsabilità, in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta, ossia subito dopo la fine del periodo di ferie [....] e la sua assenza dal lavoro per 14 giorni, seppur dovuta alla necessità di adempiere l'obbligo pubblicistico di isolamento fiduciario, non può considerarsi giustificata".-

Alla base della legittimità del licenziamento c'è, quindi, il disinteresse mostrato dalla lavoratrice nei confronti dell'azienda, tale da ledere il vincolo fiduciario, che aveva anteposto il proprio benessere, attraverso un viaggio all'estero, in un periodo nel quale il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare la perdurante situazione di pandemia, aveva comportato per ampi strati della popolazione residente in Italia il sacrificio di numerosi diritti della personalità, in particolare di libertà civile, anche tutelati a livello costituzionale, sicchè l'assenza, pur dovuta alla necessità di adempiere l'obbligo di isolamento fiduciario, non può considerarsi giustificata.-


[1] Caso simile a quello verificatosi qualche settimana fa https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/17/operai-rientrano-dalla-quarantena-e-vengono-licenziati-pretesto-per-cacciarci-il-titolare-non-sono-miei-dipendenti-ma-di-una-cooperativa-video/6197856/

[2] In quanto "malcelata manifestazione, del risentimento che la datrice di lavoro nutriva nei confronti della ricorrente, per il fatto che la stessa, pur esercitando un suo diritto, avrebbe fruito di troppe giornate di assenza dal lavoro con ferie, permessi ex 104 del 1992 e congedo straordinario Covid recentemente introdotto".-

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