LA FIGURA DEL SINDACO SI COMPUTA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE QUOTE ROSA NELLA GIUNTA COMUNALE. SENTENZA N. 755/2022 DEL TAR CAGLIARI
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
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INDICE
1)IL FATTO;
2)LA DISCIPLINA;
3)CENNI SULLA CONSIGLIERA DI PARI OPPORTUNITA';
4)LA DECISIONE DEL TAR CAGLIARI;
5)LA FIGURA DEL SINDACO SI COMPUTA AI FINI DELLA PERCENTUALE?
6) SULLA PROVA DELLA IMPOSSIBILITA' DI ASSICURARE LA PARITA' DI GENERE.-.
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IL FATTO
La Consigliera di Parità della Regione Autonoma della Sardegna impugnava, chiedendone l'annullamento, il Decreto del Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo, con il quale erano stati nominati come componenti della Giunta Comunale n. 4 soggetti di genere maschile e 1 di genere femminile.-
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LA DISCIPLINA
Come noto, l'art 1, comma 137 della legge n. 54/14 (c.d. legge Delrio) ha introdotto il principio[1] per cui "nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico".-
Sul principio di parità tante sono le relative norme, previste in diverse fonti nazionali e comunitarie[2].-
Anche se la nomina degli assessori è un atto strettamente fiduciario e discrezionale, naturalmente, se emanato in violazione della disposizione normativa in commento può essere impugnato.-
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CENNI SULLA CONSIGLIERA DI PARI OPPORTUNITA'
La Consigliera di parità è una figura istituita a livello nazionale, regionale e provinciale dalla legge 125/91, con lo scopo di realizzare e garantire pari opportunità tra uomo e donna in ogni ambito sociale, non solo e soltanto quello lavorativo.-
Il Codice delle Pari opportunità tra Uomo e Donna - d.l.vo 198/2006 - ne ha potenziato i compiti.-
La Consigliera di Parità è nominata con decreto del Ministro del Lavoro; dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovabile per due volte.-
Nessun dubbio sulla circostanza che la materia dell'accesso alle cariche politiche rientra, a buon diritto, tra quelle oggetto delle funzioni attribuite al Consigliere di Parità, come emerge sia a livello legislativo (d.lgs n. 198/2006), che a livello giurisprudenziale (Tar Catanzaro n. 2/2015).-
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LA DECISIONE DEL TAR CAGLIARI
Il Tar Cagliari, Presidente Marco Lensi ed Estensore Antonio Plaisant, accoglieva il ricorso essendo evidente il mancato rispetto della rappresentanza minima di genere individuata dell'art. 1, comma 137, della legge, n. 56/2014, non giustificata da riscontro documentale, né preceduta da una accurata istruttoria sulla disponibilità ad accettare l'incarico di soggetti appartenenti al genere femminile.-
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LA FIGURA DEL SINDACO SI COMPUTA AI FINI DELLA PERCENTUALE?
La particolarità della pronuncia in commento è individuabile nella circostanza che - di fronte alla eccezione di parte resistente - il Tar sottolinea come "il Sindaco resta, comunque, a tutti gli effetti, componente della Giunta stessa e come tale incide, per definizione, sulla quota minima di rappresentanza richiesta in seno a quest'ultima".-
Sul punto si precisa che già circolare n.6508 del 24.4.2014, il Ministero dell'Interno aveva precisato che nel calcolo degli assessori, a garanzia della rappresentanza di genere, debba essere incluso anche il sindaco.
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SULLA PROVA DELLA IMPOSSIBILITA' DI ASSICURARE LA PARITA' DI GENERE
Se, naturalmente, non può escludersi a priori l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi, tale impossibilità deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte.- (Sul punto T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 08/01/2020, n. 13)
Ancora, la prova della impossibilità non può essere individuata con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale (Consiglio di Stato n. 4626/2015) in quanto, in questo caso, "spetta al Sindaco svolgere un'ulteriore attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni[3], motivando adeguatamente l'eventuale impossibilità di adeguamento alla legge" ( T.A.R. Calabria Catanzaro sentenza n. 3/2015) con la finale precisazione che la normativa descritta "non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico amministrative, ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi".- (T.A.R. Calabria Catanzaro sentenza n. 1/2015).
NOTE
[1] Va segnalato che, già prima della introduzione della richiamata legge, si registrava un identico orientamento giurisprudenziale, circa il necessario rispetto del principio di parità di genere (Cons. Stato, sez. V, 18.12.2013, n. 6073).-
[2] Ad esempio, a solo titolo esemplificativo e molto sintetico:
- Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che "l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività", e l'art. 6 T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) prevede che "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del TUEL 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti".-
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha consacrato il divieto di ogni discriminazione sulla base del sesso (art. 21) ed il principio di parità tra uomini e donne (art. 23) come diritti fondamentali di tutti gli individui, da assicurare in ogni ambito, anche mediante l'adozione di misure a sostegno del genere sottorappresentato (art. 23, comma 2).-
- Anche il Trattato sull'Unione europea afferma la parità di genere ed il divieto di discriminazione basata sul sesso (artt. 2 e 3).-
- Sul piano costituzionale, l'art. 51 Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, prevede che, ai fini dell'accesso alle cariche elettive, "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".
- Tale principio viene ribadito dall'art. 117, comma 7, Cost., per quel che attiene alla composizione degli organi di governo regionale ("Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive") .
- L'art. 6, comma 3, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art.1, comma 1, della legge 23 novembre 2012 n. 215, prevede che: "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti" .La parità di genere è inoltre sancita dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- Con particolare riferimento al caso in esame viene in rilievo l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".-
[3] Anche nell'opposizione, in quanto la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco.-
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