LA CASSAZIONE VIETA L’ESTRADIZIONE VERSO UN PAESE IN GUERRA
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA


1️⃣ ESTRADIZIONE NONOSTANTE LA GUERRA: La Corte d'Appello di Roma aveva autorizzato la consegna all'Ucraina di un cittadino georgiano accusato di gravi reati, nonostante i rischi derivanti dal conflitto armato.
2️⃣ LA CASSAZIONE DICE NO: Con la sentenza n. 35444/2026, la Suprema Corte annulla la decisione, respinge l'estradizione e dispone la scarcerazione dell'interessato.
3️⃣ I DIRITTI FONDAMENTALI PRIMA DI TUTTO: La guerra non vieta automaticamente l'estradizione, ma impone una rigorosa valutazione dei rischi per la vita e l'incolumità. Non bastano generiche rassicurazioni sulla sicurezza delle carceri.
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1️⃣ INTRODUZIONE
Si può estradare una persona verso un Paese in guerra, anche quando il conflitto mette a rischio la sua vita e la sua incolumità? È questo l'interrogativo affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 35444 del 6 ottobre 2026, relativa alla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità ucraine nei confronti di un cittadino georgiano, accusato di gravi reati, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina e altre attività criminale.-
La Corte d'Appello di Roma aveva autorizzato l'estradizione verso l'Ucraina di un cittadino georgiano, nonostante il conflitto armato in corso. La difesa aveva impugnato la decisione, denunciando il concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali dell'estradando, alla luce dell'insicurezza degli istituti penitenziari, delle insufficienti garanzie sanitarie e delle restrizioni derivanti dalla legge marziale. La questione era decisiva: può considerarsi sicuro un carcere lontano dal fronte, quando missili e droni possono colpire anche le regioni occidentali dell'Ucraina?
2️⃣ LA SENTENZA
La Cassazione, con la sentenza n. 35444/2026, ha detto no all'estradizione verso l'Ucraina, annullando senza rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma e ordinando l'immediata scarcerazione dell'interessato, se non detenuto per altra causa.-
Richiamando gli artt. 698 e 705 c.p.p. e gli artt. 2 e 3 CEDU, la Suprema Corte ha ritenuto che il conflitto armato esponesse a rischi concreti per la vita e l'incolumità anche nelle regioni lontane dal fronte. Non bastano, dunque, rifugi antiaerei o rassicurazioni sulla sicurezza delle carceri.-
La pronuncia non introduce un divieto automatico di estradizione verso Paesi in guerra, ma impone una valutazione concreta e rigorosa del rischio di compromissione dei diritti fondamentali.-

