IL TESTIMONIAL STORICO NON APPARTIENE PER SEMPRE AL VECCHIO BRAND. MEGAN GALE LIBERA DI CAMBIARE

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
INDICE
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1️⃣INTRODUZIONE
2️⃣ LA POSIZIONE DI FASTWEB
3️⃣ LA DECISIONE DEL GIURÌ
4️⃣ CONCLUSIONI

1️⃣ Megan Gale torna in scena con Iliad 📱✨
La storica testimonial legata nell'immaginario collettivo a Omnitel/Vodafone viene scelta da Iliad per lo spot "Ho deciso di cambiare", facendo scattare la reazione di Fastweb/Vodafone.
2️⃣ Fastweb contesta lo spot ⚡📡
Secondo Fastweb, Iliad avrebbe sfruttato la memoria pubblicitaria costruita negli anni da Vodafone, realizzando un agganciamento indebito, una comparazione suggestiva e una comunicazione scorretta.
3️⃣ Il Giurì dice no: il testimonial non è proprietà del brand ⚖️🔓
Con il provvedimento n. 11/2026, il Giurì chiarisce che Megan Gale non è un bene aziendale: senza esclusiva contrattuale valida, può liberamente prestare la propria immagine a un altro operatore. 💎😉
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1️⃣ INTRODUZIONE
Della questione, divenuta rapidamente virale, ci siamo già occupati (clicca qui https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/megan-gale-fa-litigare-iliad-e-vodafone-per-uno-spot-che-per-effetto-streisand-diventa-virale/ ).-
Megan Gale, icona delle campagne pubblicitarie Omnitel-Vodafone dei primi anni duemila, è riapparsa, a distanza di oltre vent'anni, come testimonial della nuova campagna Iliad "Ho deciso di cambiare".-
Una trovata pubblicitaria, a parere di chi scrive, geniale per immediatezza comunicativa e potenza evocativa: il volto che per molti italiani richiamava una precisa stagione della telefonia mobile è tornata in scena, ma questa volta per un altro operatore.-
La trovata pubblicitaria, a parere di chi scrive, geniale per immediatezza comunicativa e potenza evocativa non è stata gradita da Fastweb, nel frattempo divenuta una unica azienda con Vodafone, che ha chiesto l'intervento del Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria[1], organo giudicante dello IAP, per verificare se lo spot Iliad fosse conforme agli artt. 1, 13 comma 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina.-
Secondo Fastweb, la campagna avrebbe realizzato un indebito agganciamento alla notorietà altrui, una comparazione suggestiva, una forma di denigrazione e, più in generale, una comunicazione commercialmente scorretta.
2️⃣LA POSIZIONE DI FASTWEB
La tesi di Fastweb era chiara: Megan Gale non sarebbe stata scelta da Iliad come semplice testimonial, ma proprio perché, nell'immaginario collettivo italiano, rappresentava ancora il volto storico di Omnitel e Vodafone.-
Lo spot, secondo l'istante, avrebbe giocato consapevolmente su questo ricordo.-
La frase "Ho deciso di cambiare", la sorpresa dei personaggi nel vedere Megan Gale in uno spot Iliad, il suo ingresso nello store, vestita di rosso (colore del vecchio brand) e il messaggio "Iliad è per sempre" avrebbero creato un collegamento immediato con il passato pubblicitario della modella.-
In sostanza, per Fastweb, Iliad avrebbe utilizzato la memoria commerciale costruita negli anni da Vodafone per attirare attenzione sulla propria offerta e rafforzare il messaggio del cambiamento.-
3️⃣ LA DECISIONE DEL GIURÌ
Il Giurì[2], con il provvedimento, n. 11/2026, ha rigettato la tesi di Fastweb.-
Il punto centrale è chiarissimo: Megan Gale non è un bene aziendale.-
Anche se la sua immagine è rimasta fortemente associata alle campagne Omnitel-Vodafone, quella notorietà appartiene alla persona, non al marchio, che in passato l'ha utilizzata.-
Il Giurì afferma, in sostanza, che non si può trattare una persona come un "asset" aziendale. La notorietà personale rientra nei diritti della personalità e, quando viene sfruttata commercialmente, resta comunque nella disponibilità del soggetto interessato.-
In assenza di un vincolo contrattuale ancora efficace, non può esistere un'esclusiva eterna sul testimonial.
Per il Giurì, inoltre:
- il colore rosso dell'abito non basta a dimostrare un illecito agganciamento, trattandosi di un colore molto diffuso e privo, da solo, di sufficiente forza distintiva;
- non vi è pubblicità comparativa illecita, perché lo spot non nomina Fastweb, Vodafone o altri concorrenti;
- non vi è denigrazione, perché non viene attribuito alcun difetto al concorrente;
- non vi è scorrettezza pubblicitaria, perché la campagna comunica semplicemente che una persona, un tempo testimonial di operatori telefonici diversi, oggi presta la propria immagine a Iliad.
La conclusione è secca: le comunicazioni commerciali esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina.-
4️⃣ CONCLUSIONI
La decisione del Giurì segna un principio molto diretto: il testimonial storico non resta prigioniero del brand che lo ha reso famoso.-
Se non esiste un'esclusiva contrattuale ancora valida, la persona può disporre liberamente della propria immagine, anche quando quella immagine continua a richiamare vecchi spot, vecchie offerte, vecchie estati e vecchi telefonini.-
Insomma, un diamante è per sempre, non un testimonial…
NOTE
[1] Il Giurì dell'Autodisciplina è l'organo "giudicante" dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria – IAP.
In parole semplici: è il soggetto che valuta se una pubblicità, una campagna commerciale, uno spot, un claim, un testimonial o un messaggio promozionale rispettino il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
In concreto, il Giurì:
- esamina la pubblicità contestata;
- verifica se sia onesta, veritiera, corretta e non ingannevole;
- può chiedere documentazione sulla veridicità di dati, affermazioni, immagini o testimonianze usate nella comunicazione;
- decide se il messaggio sia conforme o meno al Codice IAP;
- se lo ritiene scorretto, ordina la desistenza, cioè la cessazione o modifica della comunicazione.
Le decisioni del Giurì sono definitive nell'ambito del sistema autodisciplinare e vengono pubblicate sul sito e nella banca dati IAP con i nomi delle parti. In alcuni casi il Giurì può anche disporre che la decisione sia resa nota al pubblico, per estratto, con pubblicazione a spese dell'inserzionista soccombente.
[2] Così composto
• Prof. Avv. Antonio Gambaro – Presidente e Relatore
• Prof. Avv. Marco Ricolfi
• Prof. Avv. Davide Sarti

