“IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE LA SENTENZA DEL TAR LAZIO, CHE AVEVA ANNULLATO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLA GESTIONE DOMICILIARE DEI MALATI DI COVID-19”. COMMENTO AL DECRETO N. 207/2022

20.01.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: COVID19 - COMITATO CURA DOMICILIARE COVID 19 - LIBERTA' DI CURA - PROTOCOLLO SPERANZA

INDICE

· IL FATTO;

· IL DECRETO MONOCRATICO DEL CONSIGLIO DI STATO;

· CONCLUSIONI.-

LA QUESTIONE

Utilizzando una metafora calcistica, potremmo dire che la squadra, fin qui, perdente, in questo caso il Ministero della Salute, ha raggiunto il pareggio, nella sfida contro il "Comitato cura domiciliare Covid 19", ma la rete segnata è sospesa, in attesa della decisione del Var (Il Consiglio di Stato), che arriverà il 3 Febbraio prossimo.-

Facciamo un piccolo riassunto: solo qualche giorno fa, Il Tar Lazio, Presidente Riccardo Savoia e Consigliere estensore Roberto Vitanza, con la sentenza n. 419/2022, aveva annullato la Circolare del Ministero della Salute del 26-4-2021[1], caratterizzata dalla "vigile attesa", intesa come sorveglianza clinica attiva, costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente, unitamente alla somministrazione di fans e paracetamolo.-

In primo grado, il Tar Lazio - attinto da ricorso era stato presentato da alcuni Medici, facenti parte del "Comitato cura domiciliare Covid 19", assistiti dagli Avvocati Erich Grimaldi e Valentina Pirano - tanto motivava: "il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale, così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale".-

Si chiarisca una cosa: la sentenza del Tar Lazio non ha avallato le cure proposte, e sostenute, dal "Comitato cura domiciliare Covid 19" in danno di quelle "Ministeriali", quanto piuttosto ha affermato il diritto dei Medici di utilizzare - tutte - le cure che vogliono, secondo scienza e coscienza.-

Avverso questa sentenza, prontamente il Ministero della Salute proponeva ricorso in Appello avanti il Consiglio di Stato, il quale monocraticamente, a mezzo del Presidente Franco Frattini, sospendeva cautelarmente la sentenza di primo grado, in attesa di pronunciarsi, nel merito, all'inizio di Febbraio.-

[2]

IL DECRETO MONOCRATICO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato sospendeva - con un provvedimento "inaudita altera parte", cioè in assenza della controparte, la sentenza di primo grado in quanto:

"[...]il documento (cioè il Protocollo) contiene, "raccomandazioni" e non "prescrizioni" [...] di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del Medico di Medicina Generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore [...]

concludendo che

"la sospensione della circolare, lungi da far "riappropriare" i Medici di Medicina Generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l'atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente"

[3]

CONCLUSIONI

In disparte ogni commento medico - che non compete allo scrivente - la semplice lettura del provvedimento di sospensione - in attesa della integrazione del contraddittorio processuale e della sentenza definitiva - porta ad alcune riflessioni.-

La prima: la Circolare del Ministero della Salute (il c.d. Protocollo Speranza) contiene prescrizioni, raccomandazioni, suggerimenti, consigli?

A prescindere dalla nomenclatura e dal nome che si voglia dare a questo Protocollo, la questione non è di poco conto.-

In primo grado, il Tar - giustamente, a parere dello scrivente - affermava che

"Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli".-

Ciò significa che i Medici di Medicina Generale osservando queste linee guida sarebbero risultati immuni da ogni contestazione/responsabilità, in caso di eventi negativi in capo al paziente, così curato.-

Tanto - lo si dice per maggiore chiarezza - è riportato, per ogni tipo di cura medica, dalla Legge n. 24/2017 c.d. Gelli Bianco che, con l'art. 6, introduce nel codice penale l'art 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose compiute in ambito medico.-

Questo articolo prevede una ipotesi di non punibilità del medico in presenza di specifici elementi: "Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]".-

Molto probabilmente tanti Medici - pur convinti della potenzialità di cure alternative - avranno seguito, pedissequamente, il "Protocollo", per evitare conseguenze personali: dove sarebbe la libertà terapeutica?

Ciò premesso, la interpretazione sul punto - evidentemente proposta dal Ministero della Salute, con l'atto di appello, ed accolta dal Consiglio di Stato (in maniera provvisoria!) - è assai suggestiva.-

Ecco la seconda riflessione: se dovessimo considerare queste Linee Guida come non vincolanti, ne conseguirebbe che, fino ad oggi, i Medici di Medicina Generale avrebbero svolto il proprio ruolo in assenza di della copertura che, come detto, la legge in vigore garantisce loro.-

Il risultato, paradossale: in tutti i casi, nei quali, purtroppo, le cure somministrate dai Medici di Medicina generale non abbiano portato alla guarigione, anzi peggio, a conseguenze di salute irreversibili, o ancora, alla morte, gli stessi sarebbero responsabili personalmente!

Naturalmente, è una conclusione inaccettabile, frutto di una interpretazione, che ha tanto di politico e poco di medico, della Circolare, oggetto di controversia.-

Infine, la terza riflessione, si ribadisce, senza entrare nel campo della contesa medico/scientifica.-

Affermare che i Medici di Medina Generale - nella lotta contro questo virus, che ancora non del tutto chiaro riguardo la sua genesi, la sua diffusione le sue conseguenza - sarebbero stati liberi di scegliere una cura diversa da quella indicata nel Protocollo - è un tautologico, mero esercizio di stile, che non tiene conto di alcune circostanze fattuali, tra cui, a solo titolo esemplificativo, il timore, umano e giustificato, di alcuni Medici di esporsi a responsabilità civili, ma anche penali, e soprattutto che alcuni di questi sanitari sono stati deferiti ai Consigli dell'Ordine di appartenenza.-

La quarta riflessione: sicchè equiparare la posizione in cui si troverebbe un Medico, osservante le "raccomandazioni" ministeriali a quella di altro sanitario aperto a cure non suggerite, in caso di eventi nefasti, è una grave fallacia logica.-

La quinta riflessione: se, come sostenuto nel decreto monocratico in esame, i Medici sono e saranno liberi di scegliere la terapia medica migliore - naturalmente sotto la propria responsabilità - a parte quanto affermato nella quarta riflessione, vi sarebbe un implicito, quanto fondamentale, riconoscimento della bontà delle tesi del "Comitato cura domiciliare Covid 19" sulla libertà di cure.-

L'unica soluzione è aspettare, in fondo, mancano solo (poco più di) due settimane e, riprendendo la iniziale metafora calcistica, il Consiglio di Stato, dalla "Var Room", ci dirà se il gol è regolare, o meno.-


[1] Secondo quanto si legge sul sito istituzionale del Ministero della Salute[1], con questo protocollo si consiglia di:

  • non modificare le terapie croniche in atto per altre patologie (es. terapie antiipertensive, ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, anticoagulanti o antiaggreganti, terapie psicotrope);
  • utilizzare paracetamolo (tachipirina) o FANS in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara controindicazione all'uso;
  • non utilizzare cortisonici;
  • utilizzare eparina solo nei soggetti immobilizzati per l'infezione in atto;
  • evitare l'uso di antibiotici;
  • non utilizzare idrossiclorochina;
  • valutare, nei pazienti a rischio di progressione di malattia, la possibilità di trattamento precoce con anticorpi monoclonali da parte delle strutture abilitate alla prescrizione.-

Secondo queste linee guida - si riporta testualmente - l'uso di medicinali a base di cortisone si è rivelato inutile, se non dannoso, in quanto in grado di inficiare lo sviluppo di un'adeguata risposta immunitaria; inoltre, l'utilizzo di antibiotici è da riservare esclusivamente a specifici casi e si consiglia di non utilizzare l' idrossiclorochina, la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici randomizzati fino ad ora condotti.-

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