IL TAR LAZIO DISPONE LA FINE DELLA “VIGILE ATTESA”. SENTENZA N. 419/2022

18.01.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: COVID19 - VIGILE ATTESA - CURE ALTERNATIVE - COMITATO CURA DOMICILIARE COVID 19

INDICE

· IL FATTO;

· LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 26-4-2021: LE LINEE GUIDA;

· LE TERAPIE SUGGERITE DAL COMITATO "CURE DOMICILIARI".

· IL RICORSO GIUDIZIALE;

· LA DECISIONE DEL TAR LAZIO;

· CONCLUSIONI.-

IL FATTO

Alcuni Medici, facenti parte del "Comitato cura domiciliare Covid 19", assistiti dagli Avvocati Erich Grimaldi e Valentina Pirano, impugnavano, avanti al Tar Lazio, la Circolare del Ministero della Salute recante la "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" , aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevedeva unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid, in contrasto con il protocollo messo a punto proprio dai ricorrenti che, viceversa, prevedeva, e prevede un intervento tempestivo nella fase iniziale e l'uso di corticosteroidi, di antibiotici e dell'idrossiclorochina, vale a dire l'esatto contrario di quanto suggerito dal provvedimento impugnato.-

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LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 26-4-2021: LE LINEE GUIDA

Il Ministero della Salute lo scorso aprile aveva pubblicato le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti affetti da Covid, aggiornando le precedenti del Novembre 2020.-

Il documento, redatto da un Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti istituzionali, professionali e del mondo scientifico, illustrava le modalità di gestione domiciliare del paziente affetto da COVID-19 da parte del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta.-

Secondo quanto si legge sul sito istituzionale del Ministero della Salute, con questo protocollo si consiglia di:

  • non modificare le terapie croniche in atto per altre patologie (es. terapie antiipertensive, ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, anticoagulanti o antiaggreganti, terapie psicotrope);
  • utilizzare paracetamolo (tachipirina) o FANS in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno che non esista chiara controindicazione all'uso;
  • non utilizzare cortisonici;
  • utilizzare eparina solo nei soggetti immobilizzati per l'infezione in atto;
  • evitare l'uso di antibiotici;
  • non utilizzare idrossiclorochina;
  • valutare, nei pazienti a rischio di progressione di malattia, la possibilità di trattamento precoce con anticorpi monoclonali da parte delle strutture abilitate alla prescrizione.-

Secondo queste linee guida - si riporta testualmente - l'uso di medicinali a base di cortisone si è rivelato inutile, se non dannoso, in quanto in grado di inficiare lo sviluppo di un'adeguata risposta immunitaria; inoltre, l'utilizzo di antibiotici è da riservare esclusivamente a specifici casi e si consiglia di non utilizzare l' idrossiclorochina, la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici randomizzati fino ad ora condotti.-

Regola fondamentale di questo protocollo, come evidenziato all'interno dello stesso, è la "vigile attesa", intesa come sorveglianza clinica attiva, costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente.-

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LE TERAPIE SUGGERITE DAL COMITATO "CURE DOMICILIARI".-

Diversamente dalle linee operative indicate dal Ministero della Salute, le terapie suggerite dal Comitato "Cure Domiciliari" sono caratterizzate da un atteggiamento più aggressivo per contrastare il covid 19 sin dai primi sintomi, attraverso il ricorso a farmaci antiinfiammatori, cortisonici ed antibiotici, il tutto senza attendere l'esito del tampone, perché "conta più il tempo del tampone!", secondo un famoso slogan del detto Comitato.-

Secondo queste linee guida, sarebbe da evitare la tachipirina, che non è un antinfiammatorio e abbassa i livelli di glutatione, fondamentali per proteggersi dal Covid.-

Fondamentale, quindi, è la tempestività nell'adozione delle cure, associata all'assunzione di farmaci di facile reperibilità e costo contenuto.-

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IL RICORSO GIUDIZIALE

Come detto, avverso la Circolare del Ministero della Salute e, le relative Linee Guida, alcuni Medici di Medicina Generale proponevano ricorso avanti il Tar Lazio, chiedendone l'annullamento.-

Punto fondamentale del ricorso è da individuarsi nella circostanza che le Linee Guida Ministeriali pur "raccomandando", e non imponendo, le cure da somministrare ai pazienti affetti da Covid, di fatto impediscono al Medico di agire (e prescrivere) secondo scienza e coscienza, perché, in assenza di "copertura", il dissociarsi dalle Linee Guida, potrebbe esporlo a conseguenza professionali molto gravi, il che, ovviamente, rappresenta un deterrente non di poco conto.-

Per i ricorrenti, quindi, "Le linee guida hanno impedito di svolgere regolarmente il proprio ruolo", in quanto "è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.".-

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LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Il Tar Lazio, Presidente Riccardo Savoia e Consigliere estensore Roberto Vitanza, con una pronuncia, finalmente nel merito, ha stabilito la illegittimità del protocollo impugnato.-

La motivazione, ferma e decisa, appare rappresentare, come in effetti rappresenta, la fine della "vigile attesa": "il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale, così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale".-

Per il collegio amministrativo capitolino "Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli", vale a dire che i Medici di Medicina Generale le hanno osservate, e le osservavano, per evitare responsabilità personali, in quanto seguendole sono esonerati da ogni rischio; viceversa, la sentenza in commento liberalizza l'impegno del Medico di Medicina Generale.-

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CONCLUSIONI

In attesa di comprendere se il Ministero della Salute proporrà appello avverso la decisione in commento, è banale, ma doveroso, sottolineare come la pronuncia abbia una portata innovativa sulla questione, sdoganando da ogni pregiudizio mentale verso nuove metodologie curative e spezzando le catene imposte dalle Linee Guida impugnate, facoltizzando i Medici di Medicina Generale ad esercitare un potere ovvio, ma costretto, limitato, dall'emergenza pandemica, nuova ed ignota: la libertà terapeutica.-

Lo scrivente, del tutto estraneo a conoscenze mediche, non è in grado di stabilire quale sia il protocollo più idoneo nella cura contro la pandemia, ma, per esperienza diretta - guarito da una fortissima forma di covid19 - può, senza timore di smentita, affermare di aver assunto, all'insorgenza della malattia, antibiotici, antinfiammatori, cortisonici ed eparina (Il tutto, naturalmente, su indicazione medica).-

In conclusione, una piccola, quanto decisiva puntualizzazione, onde evitare equivoci interpretativi: la sentenza in commento si occupa della libertà di cura, non già dell'obbligo vaccinale, del tutto estraneo alla vicenda.-


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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo, Tima Miroshnichenko da Pexels