IL CASO DEL DETENUTO 94ENNE E LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA TRA SBARRE, BADANTI E BUROCRAZIA.

11.06.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA PENA: TRA RIEDUCAZIONE E REALTÀ CLINICA;

3) IL RIFIUTO INIZIALE: LEGALITÀ O ACCANIMENTO?;

4) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

1️⃣ 📘 Un caso che fa riflettere
Un uomo di 94 anni, condannato per reati societari e fiscali, entra in carcere. La prima richiesta di misure alternative viene respinta, nonostante l'età e le condizioni fisiche.

2️⃣ ⚖️ Pena rieducativa o pena simbolica?
La reclusione a quell'età perde ogni funzione rieducativa e rischia di diventare solo un automatismo punitivo, contrario allo spirito dell'art. 27 della Costituzione.

3️⃣ 🏠 Quando la giustizia guarda in faccia la realtà
Solo un nuovo giudice, con uno sguardo più umano, concede la detenzione domiciliare. Non per clemenza, ma per rispetto della persona e del senso autentico della pena.

1. INTRODUZIONE

Novantaquattro anni, una condanna definitiva a quattro anni e otto mesi, un ingresso in carcere – sì, proprio dietro le sbarre – per il fallimento di una casa editrice.-

Potrebbe sembrare l'inizio di un racconto surreale, e invece è semplice cronaca giudiziaria.-
Il protagonista è un giornalista ed editore di lungo corso, condannato per reati societari e fiscali, che si è visto respingere la prima istanza di misura alternativa alla detenzione.-

Solo in seguito al trasferimento in altro istituto penitenziario, il fascicolo è passato ad un diverso magistrato di sorveglianza, che ha letto il caso con altri occhi. E finalmente, ha disposto che l'uomo scontasse la pena a casa.-

2. LA PENA: TRA RIEDUCAZIONE E REALTÀ CLINICA

Che la pena abbia funzione rieducativa lo ricorda l'art. 27 della Costituzione, lo ripete ogni manuale di diritto penale sin dai primi capitoli. Ma qui la domanda è: cosa si intende per "rieducazione" a novantaquattro anni?

Rieducare a cosa, esattamente?

  • A non fare fallire più un'azienda?
  • A non evadere il fisco?
  • A rispettare norme tributarie quando ormai si fatica a ricordare dove sono le ciabatte?

Sia chiaro: nessuno invoca l'impunità geriatrica. Ma la pena deve avere senso, e quel senso deve essere coerente con le condizioni del condannato. Se la reclusione non serve a educare, né a reinserire, né a contenere un pericolo sociale, a cosa serve?

Se la pena diventa solo un gesto simbolico, una firma in fondo ad un provvedimento, un automatismo che ignora la realtà, allora non è più giustizia, è un rituale crudele. E in quel rituale, la dignità del soggetto viene annullata da un formalismo sterile, distante anni luce dalla Costituzione.-

3. IL RIFIUTO INIZIALE: LEGALITÀ O ACCANIMENTO?

La prima istanza presentata dalla difesa chiedeva – in via principale – il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147 del codice penale, e – in subordine – la detenzione domiciliare, prevista dagli artt. 284 c.p.p. e 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario.-

Ma il magistrato di sorveglianza, sulla base della documentazione sanitaria disponibile, aveva ritenuto il detenuto formalmente compatibile con la carcerazione ordinaria.-

Una decisione formalmente corretta, certo. La legge permette al giudice di valutare caso per caso, e in questo caso il magistrato ha ritenuto che non ci fossero i presupposti.

Ma è condivisibile nel caso di specie?

No, e per più di una ragione.-
Perché valutare la compatibilità con la detenzione non può ridursi a una lettura burocratica dei parametri medici. A novantaquattro anni, anche in assenza di una "incompatibilità assoluta" formalmente accertata, la permanenza in carcere può comunque risultare inutile sul piano rieducativo, sproporzionata sul piano umano e inaccettabile sul piano costituzionale.-

Ecco perché quella prima decisione, pur, in astratto, corretta, non è affatto condivisibile.

4. CONCLUSIONI

Il 94enne potrà scontare la pena a casa propria. Non in cella, ma tra le mura domestiche, quelle che conosce da una vita e dove – presumibilmente – è più facile contare le ore, assumere le medicine, ricordare i bei tempi e anche, chissà, pentirsi in pace.-

In questi casi, la pena rischia di diventare solo un gesto simbolico. Un'applicazione automatica, priva di umanità, che tradisce la sua stessa funzione. E quando la giustizia diventa meccanica e impersonale, non è più giusta: è solo cieca e inutile.-

Chi scrive non si erge a paladino di un uomo comunque condannato, né intende proporre una dissertazione filosofico-giuridica o antropologica sul carcere o sulla funzione rieducativa della pena. Non è questo il luogo di un manifesto ideologico, né di un generico appello compassionevole: l'articolo è – semplicemente – un punto di vista giuridico, ma orientato da una prospettiva umana.-

📌 BOX DI APPROFONDIMENTO – GLI ISTITUTI GIURIDICI COINVOLTI

🔹 Art. 27, comma 3, Costituzione

"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."
Principio cardine del sistema penale: la sanzione non ha solo funzione afflittiva, ma deve favorire il recupero e il reinserimento del condannato nella società.

🔹 Differimento della pena – Art. 147 c.p.
Consente al giudice di rinviare l'esecuzione della pena se il condannato è in gravi condizioni di salute, o ha più di 70 anni, salvo eccezioni legate alla pericolosità sociale o ad altre incompatibilità.

🔹 Detenzione domiciliare – Art. 284 c.p.p. e art. 47-ter Ord. Pen.
Permette di eseguire la pena nella propria abitazione (o altro luogo idoneo), quando il condannato si trovi in particolari condizioni fisiche, familiari o sociali. Valutazione rimessa al magistrato di sorveglianza.

🔹 Funzione del magistrato di sorveglianza
Figura centrale nella fase esecutiva della pena, decide sull'applicazione di misure alternative, differimenti, permessi e compatibilità tra condizioni personali e detenzione.

🔹 Giurisprudenza rilevante 
La Suprema Corte ha precisato che l'età avanzata e le condizioni psico-fisiche del detenuto devono essere valutate in rapporto alla dignità della persona, e non solo ai parametri clinici standard.

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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