GRUPPO SOCIAL MIA MOGLIE, QUANDO LA CONDIVISIONE DI FOTO CONFIGURA REATO.

21.08.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #Diritto 📚⚖️ #CodicePenale 📖 #Art612ter ⚠️ #RevengePorn 🚫📸 #ResponsabilitàPenale 👩‍⚖️👨‍⚖️ #Privacy 🔒 #TutelaDati 🛡️ #SocialNetwork 🌐 #Meta 📲 #FacebookGroup 👥 #DSA 🖥️📑 #CyberCrime 💻🚨 #ViolenzaDigitale 🕵️‍♂️ #NoAllaViolenza 💔🚫 #StopViolenzaDonne 🚺✋ #ViolenzaDiGenere ⚠️ #RispettoDonna 👩🌹  #IlPeriscopioDelDiritto 🔭⚖️  

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) QUALI REATI SAREBBERO IPOTIZZABILI?;

3) L'ART. 612 TER CP;

4) ANCHE GLI ISCRITTI AL CANALE, SE DIFFONDONO A LORO VOLTA, SONO PENALMENTE RESPONSABILI;

5) IL RUOLO DEL SOCIAL NETWORK;

6) CONCLUSIONI.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Diffusione illecita di immagini private 📸🚫
Anche senza nudo esplicito, la condivisione non consensuale di foto può integrare reati, soprattutto se accompagnata da commenti sessualizzati.

2️⃣ Responsabilità penale condivisa ⚖️👥
Non solo gli amministratori, ma anche chi inoltra o rilancia le immagini risponde penalmente (art. 612-ter c.p. – Cassazione 2024).

3️⃣ Ruolo dei social e tutela delle vittime 🌐🛡️
Meta ha chiuso il gruppo "Mia moglie" applicando obblighi di rimozione previsti dal DSA, ma il caso evidenzia falle gravi nella prevenzione della violenza digitale di genere.

1. INTRODUZIONE

Un gruppo Facebook chiuso, accessibile solo previa iscrizione e intitolato "Mia moglie", con oltre 30–32 mila membri, è finito al centro delle polemiche per la condivisione di foto private di donne — per la gran parte stesse compagne degli iscritti — pubblicate senza alcun consenso. Le immagini, scattate in momenti di vita quotidiana (in costume, in cucina o semplicemente sul divano), venivano diffuse come se fossero materiale da esibire e commentare (in maniera pesante9.-

La vicenda è emersa grazie alle segnalazioni dell'associazione No Justice No Peace e dell'influencer Carolina Capria e, nel giro di appena 48 ore, l'indignazione pubblica è esplosa, costringendo il social network (Meta) a chiudere definitivamente il gruppo.-

Resta però la domanda: anche in assenza di immagini di nudo, la diffusione di foto private senza consenso può integrare un reato? E, se sì, quale fattispecie giuridica viene in rilievo?

2. QUALI REATI SAREBBERO IPOTIZZABILI?

Nel caso di specie, diverse fattispecie penali sarebbero ipotizzabili, come ad esempio il trattamento illecito di dati personali[1] o violenza privata se il soggetto diffonde immagini con l'intento di esercitare controllo psicologico o ledere la dignità della partner.-

Nel caso di specie ci chiediamo se tale condotta possa integrare il reato di diffusione di immagini sessualmente esplicite dell'art. 612-ter c.p. (revenge porn). La fattispecie tipica presuppone la diffusione di immagini sessualmente esplicite, spesso in contesti di vendetta o ritorsione. Nel caso del gruppo "Mia moglie" non emerge questa dinamica vendicativa, ma ciò non esclude, almeno in astratto, la possibilità che si configuri ugualmente il reato.-

3. L'ART. 612 TER CP

L'articolo 612-ter del codice penale punisce chi diffonde, senza il consenso della persona coinvolta, foto o video privati di natura intima. Le pene sono pesanti: da uno a sei anni di carcere, oltre ad una multa.-

Ma cosa significa esattamente "contenuto sessualmente esplicito"?Non si tratta solo di immagini di rapporti sessuali o di nudità totale; possono rientrare in questa categoria anche scatti che richiamano la sfera della sessualità in modo più sottile, come foto di parti del corpo considerate intime oppure situazioni che, per contesto o atteggiamento, trasmettono un chiaro significato erotico.-

La foto di una donna che stira, che è seduta sul divano, che sbriga le faccende di casa o che beve un coktail possono trasmettere un chiaro significato erotico?

Se tali immagini evocano una dimensione sessuale (anche solo per il modo in cui sono contestualizzate o commentate), possono essere ricomprese nel "contenuto sessualmente esplicito" e quindi sanzionate secondo l'art. 612‑ter c.p. -

Tuttavia, se l'immagine è neutra, priva di qualsiasi richiamo erotico o partizione erogena, l'applicazione del reato resta più incerta. In questi casi, può rendersi necessaria l'integrazione con altre fattispecie, come la diffusione illecita dell'immagine (diritto all'immagine), la violazione della privacy o forme di molestia/danno digitale.-

Nel caso di specie, da quanto si è potuto leggere, le foto erano seguite – in una sorta di macelleria del rispetto della femminilità – da commenti osceni, volgari, con evidenti risvolti sessuali e le immagini erano, con ogni probabilità, destinate a pratiche di autoerotismo.-

4. ANCHE GLI ISCRITTI AL CANALE, SE DIFFONDONO A LORO VOLTA, SONO PENALMENTE RESPONSABILI.-

La responsabilità non grava solo sugli amministratori dei gruppo o su chi materialmente posta le foto: anche chi inoltra, o rilancia condividendo. il materiale risponde penalmente.-

Secondo la Cassazione (sent. n. 25516/2024), integra il reato di cui all'art. 612-ter la condotta di chi, pur avendo ricevuto le immagini in una comunità virtuale chiusa, le diffonda all'esterno senza consenso.-

In altre parole, chi inoltra uno screenshot, lo condivide su WhatsApp o lo pubblica altrove è a tutti gli effetti penalmente perseguibile, anche se non ha prodotto l'immagine iniziale.

5. IL RUOLO DEL SOCIAL NETWORK

La chiusura del gruppo da parte di Meta non è stata solo una scelta discrezionale, ma l'applicazione di obblighi giuridici.-

Infatti, sebbene le piattaforme online non siano, in generale, direttamente responsabili dei contenuti caricati dagli utenti, ma devono rimuoverli tempestivamente una volta informate della loro illiceità.-

Il caso "Mia moglie" rappresenta quindi un esempio concreto dell'attuazione del DSA: le denunce pubbliche hanno attivato l'obbligo di intervento e portato alla chiusura immediata del gruppo.-

Tuttavia, a quanto pare il gruppo esisteva da diversi anni, il che, viceversa, rappresenta una grave falla del sistema. (con il pericolo che già in questi momenti altro gruppo sia stato già formato…).-

6. CONCLUSIONI

A parere di chi scrive, la diffusione non consensuale di immagini, anche in assenza di nudità esplicita, può comunque integrare il reato di cui all'art. 612-ter c.p., laddove sia presente una valenza sessualizzata o un richiamo alla sfera intima della persona ritratta.-

Al di là del piano strettamente giuridico, il caso riflette una chiara forma di violenza di genere digitale: un fenomeno che si nutre di una cultura patriarcale del dominio e della mercificazione del corpo femminile, esposto e spettacolarizzato senza consenso. È una violenza seppure virtuale, ma capace di intaccare profondamente la dignità e ed il rispetto delle donne. Che poi, tale pratica sia eseguita, come nel caso di specie, dal proprio marito/compagno – che dovrebbe essere "geloso" della intimità della propria donna – è ancora più disgustoso.-

NOTE

[1] Le fotografie sono considerati dati personali; la loro diffusione senza consenso può configurare violazione del Codice Privacy.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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