DELIBERA CONDOMINIALE VIA MAIL, NON DECORRONO I TERMINI PER IMPUGNARLA

28.05.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🏢 #Condominio ⚖️ #DeliberaCondominiale 📧 #EmailOrdinaria ⏳ #TerminiImpugnazione 🔐 #ProvaDellaRicezione

INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA

📧 1. E-mail ordinaria e verbali condominiali
La semplice mail ordinaria non offre garanzie legali sufficienti per provare che il condomino assente abbia realmente ricevuto il verbale assembleare.

2. Decorrenza dei trenta giorni
Per il condomino assente, il termine per impugnare la delibera decorre solo dalla compiuta conoscenza del verbale, non dal semplice presunto invio.

⚖️ 3. La decisione della Cassazione
Con l'ordinanza n. 15567/2026, la Cassazione chiarisce che, senza prova certa della ricezione, l'invio via e-mail ordinaria non fa scattare la decadenza dall'impugnazione.

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1️ INTRODUZIONE

L'invio dei verbali a mezzo semplice e-mail ordinaria può far decorrere il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale?

Questione che può sembrare banale, ma che, invece, è di rilievo assoluto.-

Nel caso di specie, Una condomina impugnava diverse delibere assembleari, sostenendo di non averne mai ricevuto comunicazione in quanto assente alle assemblee.-

Secondo la sua ricostruzione, avrebbe appreso dell'esistenza di quelle delibere solo successivamente, quando le era stato notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali.-

Il Condominio, invece, eccepiva la decadenza dall'impugnazione, sostenendo che la condomina fosse già venuta a conoscenza dei verbali assembleari, prima della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto comunicati a mezzo mail ordinaria.-

I giudici di merito avevano rigettato la domanda della condomina, ritenendo sostanzialmente provata, o comunque non contestata, la precedente conoscenza dei verbali.-

La condomina ricorreva allora in Cassazione.-

2️

LA SENTENZA

La Cassazione, con l'ordinanza n. 15567/2026, ha accolto il ricorso sul punto decisivo.-

La Corte ricorda anzitutto che, per il condomino assente, il termine di trenta giorni per impugnare la delibera decorre da quando egli abbia avuto compiuta conoscenza del verbale assembleare, cioè quando abbia potuto conoscerne il contenuto in modo adeguato per tutelare le proprie ragioni.-

Il problema, però, è la prova della comunicazione.

La Cassazione distingue chiaramente tra PEC ed e-mail ordinaria.

La PEC consente di presumere che l'atto sia giunto all'indirizzo del destinatario, producendo effetti assimilabili alla presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.

La semplice e-mail ordinaria, invece, non offre le stesse garanzie: manca un sistema legale di certificazione dell'invio e della consegna. La ricevuta propria della PEC non può essere sostituita da strumenti meno rigorosi.-

Per la Corte, quindi, l'invio del verbale assembleare tramite posta elettronica ordinaria non basta, da solo, a dimostrare che il condomino assente abbia ricevuto la comunicazione e che sia iniziato il termine di decadenza per l'impugnazione.-

Nel caso concreto, inoltre, l'indirizzo e-mail utilizzato non risultava nemmeno immediatamente riferibile alla condomina, perché non composto dal suo nome e cognome. In assenza di prova del reale recapito "all'indirizzo del destinatario", non poteva ritenersi dimostrata la comunicazione del verbale.-

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