DEFINITIVAMENTE REINTEGRATO IL VIGILE CHE AVEVA STRISCIATO IL BADGE IN MUTANDE. CASS. N. 20109/2024

23.07.2024
l'immagina è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: BADGE - CARTELLINO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - SENTENZA PENALE - FURBETTI DEL CARTELLINO - REINTEGRA - CORTE DI APPELLO DI GENOVA SENTENZA N. 206/2023 - ALBERTO MURAGLIA - CASS. N. 20109/2024

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DALLA CASSAZIONE.-

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[1]

IL FATTO

Del caso avevamo già scritto: un vigile di San Remo (veniva ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre) timbrava il badge in mutande e, per questo, suo malgrado, era diventato il simbolo dei "furbetti del cartellino".-

Ora, a distanza di anni da quel licenziamento[1], dopo aver subito (ed uscito indenne) un processo[2] penale con l'accusa di aver prodotto false attestazioni a lavoro, nonché quella di truffa, la Suprema Corte ha stabilito definitivamente il diritto dell'agente[3] di polizia municipale ad essere reintegrato (ma non rientrerà in servizio perché, nel frattempo, dimessosi) nonché quello di ricevere, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione globale[4] di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La decisione in esame verte fondamentalmente sulla rilevanza nel giudizio di lavoro (a seguito della sanzione disciplinare espulsiva) del sopravvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione (in primo e secondo grado) del lavoratore in sede penale.-

Per la Cassazione il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. non può e non deve essere letto nei termini di una grossolana equazione "assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare", perché il giudicato penale di assoluzione (qualunque ne sia la formula) non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto penale non sussiste, la P.A. datrice di lavoro, nel rispetto del principio della immutabilità della contestazione, può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei in sede penale.-

Tuttavia, nel caso di specie, secondo la Cassazione bene aveva argomentato la Corte territoriale di Genova, statuendo la illegittimità della sanzione espulsiva, in quanto la sentenza penale di assoluzione era stata adottata con la formula "perché il fatto non sussiste" e veniva quindi ad incidere sulla stessa materialità dei fatti (e non sulla sola non rilevanza penale degli stessi), senza dimenticare che gli episodi oggetto della originaria contestazione disciplinare coincidevano integralmente con quelli oggetti dell'accertamento in sede penale.-

Di qui la conferma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, della quale ci eravamo già occupati.- (clicca qui https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/reintegrato-il-vigile-che-aveva-strisciato-il-badge-in-mutande-cda-genova-n-206-2023/ per leggere l'articolo)

NOTE

[1] Nel caso di specie, come evincibile dalla lettera di contestazione, il procedimento disciplinare seguiva alla conoscenza ufficiale del Comune di Sanremo della pendenza di procedimento penale, che coinvolgeva 270 dipendenti, tra cui il vigile in questione, indagati nell'inchiesta c.d. "Stakanov" per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio. Sotto il profilo disciplinare, al vigile in questione è stata contestata la violazione dell'art. 55 quater e dell'art. 55 quinques del d.lgs n. 155/2001, ossi la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altra modalità fraudolenta".-

[2] Durante le indagini fu arrestato e sottoposto ai domiciliari per quasi novanta giorni.-

[3] Rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Alberto Zoboli e Alessandro Moroni.-

[4] Dalla somma dovrà essere sottratto quanto guadagnato dall'ex agente di polizia municipale, in questi anni, durante i quali ha lavorato come "aggiustatutto", aprendo un laboratorio.-

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