CAREGIVER, PERMESSI 104 E MARE, LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. ASSISTERE NON VUOL DIRE ANNULLARSI.

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA
3️⃣ CONCLUSIONI
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Congedo e permessi Legge 104 non significano "reclusione" ♿🏠
Il caregiver non è obbligato a un'assistenza continua e ininterrotta. Brevi allontanamenti per esigenze personali o recupero psicofisico non fanno venir meno la funzione assistenziale, se l'assistenza resta effettiva e prevalente.
2️⃣ Niente abuso senza rottura del nesso con l'assistenza ❌🔍
L'abuso esiste solo quando il congedo è totalmente scollegato dalla cura del familiare disabile. Singoli episodi o pause temporanee non bastano a giustificare un licenziamento per giusta causa.
3️⃣ Licenziamento annullato: tutela reale e dignità del caregiver ⚖️🛡️
Il Tribunale dispone reintegrazione e risarcimento, riaffermando una lettura umana, concreta e costituzionalmente orientata della Legge 104, che tutela anche l'equilibrio personale di chi assiste.
*****
1️⃣ INTRODUZIONE
La vicenda riguarda una lavoratrice assunta a tempo indeterminato con mansioni di carrellista, che da anni svolgeva anche il ruolo di caregiver principale della madre convivente, affetta da grave disabilità. In ragione di tale situazione, la dipendente fruiva legittimamente del congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 e dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992. Il datore di lavoro, tuttavia, ritenendo sospetto l'utilizzo di tali benefici, decideva di sottoporla a controllo mediante un'agenzia investigativa privata. Dalle attività di osservazione emergeva che, in alcune giornate di congedo, la lavoratrice si era allontanata dall'abitazione per alcune ore, recandosi anche presso uno stabilimento balneare e incontrando il proprio compagno, per poi fare rientro a casa dalla madre assistita. Sulla base di tali elementi, l'azienda contestava un presunto abuso delle tutele assistenziali e procedeva al licenziamento per giusta causa, ritenendo che tali condotte avessero irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario.-
2️⃣ LA SENTENZA
Il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro, con sentenza n. 22/2026, ha annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione, applicando la tutela reale ex art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, affermando i seguenti principi:
- ll congedo e i permessi ex Legge 104 non sono "cronometrici"
- L'assistenza al familiare disabile non richiede una presenza continua e ininterrotta. È legittimo conciliare l'assistenza con esigenze personali, purché permanga il nesso causale tra assenza dal lavoro e cura del disabile;
- L'abuso sussiste solo quando
il nesso causale manca del tutto
Non basta svolgere attività personali in alcune fasce orarie. L'abuso si configura solo se il tempo di congedo è completamente svincolato dall'assistenza, cosa che nel caso di specie non era emersa; - Conta la valutazione
complessiva, non il singolo episodio.-
La lavoratrice, viceversa: - conviveva con la madre;
- prestava assistenza quotidiana;
- accompagnava la madre a visite, passeggiate, spesa;
- si allontanava solo per poche ore, in modo non continuativo.-
Anche la relazione investigativa, paradossalmente, confermava l'effettività dell'assistenza.-
La pausa non equivale a tradimento della
funzione assistenziale.-
Il Giudice riconosce che il recupero psicofisico del caregiver non è
incompatibile con la ratio della norma, soprattutto in presenza di
un'assistenza gravosa e continuativa.-
Il fatto contestato, dunque, viene qualificato come insussistente, con conseguente:
- reintegra nel posto di lavoro;
- risarcimento fino a 12 mensilità;
- esclusione della detrazione della NASpI, in quanto prestazione previdenziale (sul punto ti consigliamo questo articolo https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/licenziamento-illegittimo-e-risarcimento-la-naspi-non-va-restituita/
3️⃣ CONCLUSIONI
Questa decisione afferma un principio tanto semplice quanto spesso dimenticato: la Legge 104 non impone alcuna reclusione domestica al caregiver, né pretende che l'assistenza si traduca in un annullamento totale della persona che se ne fa carico. La lavoratrice, nel caso esaminato, ha dimostrato di essere caregiver principale ed effettiva della madre, di aver sempre garantito l'assistenza necessaria e di essersi assentata solo per brevi periodi, talvolta anche su indicazione medica, al fine di recuperare energie psicofisiche compromesse da una cura continua e gravosa. Pretendere un'assistenza ininterrotta, ventiquattro ore su ventiquattro, significa leggere la norma in modo astratto e disumano, scollegato dalla realtà concreta della cura e dalla tutela costituzionale della dignità della persona.-
Il Tribunale di Forlì richiama così a una lettura realistica, umana e costituzionalmente orientata del diritto all'assistenza, che tenga conto della fatica fisica ed emotiva del caregiver, della complessità della disabilità e della necessità di preservare un minimo equilibrio di vita personale.-
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