CARABINIERE CAREGIVER, TRASFERIMENTO NEGATO SOLO PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE DOCUMENTATE. TAR BARI N. 1292/2024

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: LEGGE 104/1992 - TRASFERIMENTO LAVORATORI - DIRITTO AL TRASFERIMENTO - CAREGIVER - TAR PUGLIA - SENTENZA 01292/2024 - DISABILITÀ GRAVE - CARABINIERE - ESIGENZE ORGANIZZATIVE - DIRITTI DEL LAVORATORE - ASSISTENZA FAMILIARE - MODIFICA D.LGS. 105/2022 - GIURISPRUDENZA - DIRITTI DEL CAREGIVER - ARTICOLO 33 LEGGE 104/1992
INDICE
1) IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 104/1992;
2) LA VICENDA;
3) LA DECISIONE DEL TAR;
4) CONCLUSIONI.-
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[1] IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 104/1992
La Legge 104/1992, all'articolo 33, comma 5, riconosce al lavoratore che assiste un familiare disabile grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita.- Tuttavia, questo diritto non è assoluto: l'Amministrazione può opporsi qualora dimostri che esigenze organizzative di particolare rilevanza rendono impossibile accogliere la richiesta.-
Il caso affrontato dal Tar Bar con la sentenza n. 01292/2024 sottolinea come questo bilanciamento debba essere condotto nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, valutando sia le esigenze del lavoratore che quelle dell'amministrazione.-
[2] LA VICENDA
Un Carabiniere, in servizio presso la Tenenza di Vieste, aveva richiesto il trasferimento ad una sede più vicina al domicilio del padre, invalido al 100% e portatore di handicap grave.-
L'amministrazione respingeva la richiesta, motivando il diniego con esigenze organizzative derivanti dalla carenza di personale nella provincia di Foggia e, in particolare, nella sede di appartenenza.-
Il militare impugnava tale decisione, sostenendo che le motivazioni fornite fossero generiche e che il trasferimento avrebbe non solo agevolato l'assistenza al familiare, ma anche ridotto il ricorso a permessi e congedi straordinari, migliorando la sua operatività complessiva.-
[3] LA DECISIONE DEL TAR
Il Tar ha accolto il ricorso, evidenziando come le motivazioni dell'amministrazione fossero insufficienti e prive di specificità.-
La carenza organica, richiamata in termini generali, non è stata supportata da una dimostrazione concreta del pregiudizio che il trasferimento del ricorrente avrebbe causato all'efficienza del servizio; in particolare, il Tar ha ribadito che:
- La priorità delle esigenze del disabile: Il diritto al trasferimento tutelato dalla Legge 104/1992 è finalizzato alla protezione del familiare disabile e non esclusivamente al beneficio del lavoratore;
- La necessità di motivazioni specifiche: L'amministrazione deve fornire una motivazione concreta, basata sulle specifiche mansioni svolte dal dipendente e sull'impatto reale del trasferimento sull'organizzazione del lavoro;
- Il contesto normativo: La recente modifica della Legge 104/1992 operata dal D.Lgs. 105/2022[1] ha eliminato i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza, rafforzando le tutele per i lavoratori e riducendo ulteriormente i margini di opposizione dell'amministrazione.-
[4] CONCLUSIONI
La pronuncia del TAR Puglia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il diniego di un trasferimento ex art. 33 della Legge 104/1992 per il lavoratore caregiver, nel caso in commento un Carabiniere, deve essere giustificato da esigenze organizzative specifiche e documentate.-
L'invocazione di criteri generali, come la carenza di personale, non è sufficiente a sacrificare un diritto riconosciuto dalla legge.-
NOTE
[1] La modifica introdotta dal D.Lgs. 105/2022 ha apportato un significativo cambiamento all'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992, eliminando i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza. La nuova formulazione della norma stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili di permesso, il diritto di assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti aventi titolo. Tali soggetti possono esercitare il diritto in maniera alternata tra loro, consentendo così una gestione condivisa dell'assistenza.-
Nel previgente sistema, ai genitori della persona disabile era sempre stata riconosciuta tale possibilità, in ragione della particolarità del ruolo svolto nell'assistenza e cura del figlio. Tuttavia, per altri familiari, il diritto era limitato, restringendo così la possibilità di condivisione del compito assistenziale.-
Questa innovazione normativa, entrata in vigore il 13 agosto 2022, permette quindi a più familiari di richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi previsti, alternandosi nel prestare assistenza alla medesima persona disabile grave. Si tratta di una modifica che riflette una maggiore flessibilità e attenzione alle esigenze delle famiglie, facilitando una suddivisione più equa e funzionale degli oneri assistenziali.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
Diritto al trasferimento: La Legge 104/1992, art. 33, comma 5, tutela i lavoratori caregiver, consentendo loro di scegliere una sede di lavoro vicina al familiare disabile grave, salvo motivate esigenze organizzative contrarie.
Il caso: Un Carabiniere richiede il trasferimento per assistere il padre invalido al 100%, ma l'amministrazione nega per carenza di personale nella sede attuale.
Il ricorso: Il militare contesta il diniego, evidenziando che le motivazioni dell'amministrazione sono generiche e non specificano un reale pregiudizio all'efficienza del servizio.
Decisione del TAR: Il Tar Puglia accoglie il ricorso, sottolineando che le motivazioni opposte dall'amministrazione devono essere concrete e specifiche, e che la tutela del familiare disabile è prioritaria.
Conclusione giuridica: La sentenza conferma che il diritto al trasferimento ex Legge 104/1992 prevale su generiche esigenze organizzative, specialmente alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022.
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