CAMBIO DI SESSO ALL’ANAGRAFE: NON SERVE L’INTERVENTO CHIRURGICO

08.09.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #CambioDiSesso #CambiareSessoSenzaOperarsi #IdentitàDiGenere #DirittiSenzaIntervento #IlPeriscopioDelDiritto

1️ LA QUESTIONE

2️ PER CAMBIARE SESSO ALL'ANAGRAFE BISOGNA OPERARSI?

3️ L'INTERVENTO CHIRURGICO NON È UN PASSAGGIO OBBLIGATORIO

4️ LA SENTENZA

5️ PER OPERARSI SERVE ANCORA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE?

6️ CONCLUSIONI

🪞 Per cambiare sesso all'Anagrafe non è obbligatorio operarsi. La rettificazione può essere ottenuta anche senza intervento chirurgico.-

⚖️ Serve comunque il Tribunale. Il giudice valuta la situazione della persona e decide se ci sono i presupposti per autorizzare la rettificazione.-

📄 Dopo la sentenza, si aggiornano i documenti. L'Anagrafe modifica i dati sulla base della decisione del giudice.-

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1️ LA QUESTIONE

Una giovane persona, nata anagraficamente di sesso femminile, si rivolge al Tribunale chiedendo:

- la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile;

- il cambiamento del nome;

- l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.

La documentazione prodotta attestava una condizione di incongruenza di genere, manifestatasi sin dall'adolescenza.-

Era stato intrapreso un percorso psicoterapico ed era stata avviata da oltre un anno una terapia ormonale.-

Ascoltato direttamente dal Tribunale, il ricorrente aveva inoltre ribadito con fermezza la propria volontà di proseguire il percorso intrapreso.-

2️ PER CAMBIARE SESSO ALL'ANAGRAFE BISOGNA OPERARSI?

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 792/2026, richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione secondo cui l'intervento chirurgico sugli organi genitali non costituisce un requisito obbligatorio per ottenere la rettificazione del sesso anagrafico.-

Il diritto all'identità di genere viene infatti ricondotto nell'ambito dei diritti inviolabili della persona e della dignità personale.-

Ciò che deve essere verificato rigorosamente dal giudice è altro: la serietà, l'univocità e la definitività del percorso individuale intrapreso.-

3️ L'INTERVENTO CHIRURGICO NON È UN PASSAGGIO OBBLIGATORIO

La Corte costituzionale aveva già chiarito un principio fondamentale.-

L'intervento chirurgico può rappresentare uno strumento attraverso il quale la persona raggiunge il proprio equilibrio psicofisico, ma non costituisce il passaggio obbligatorio per ottenere la rettificazione anagrafica.-

Il trattamento chirurgico diventa quindi un possibile mezzo, non il "biglietto d'ingresso" necessario per ottenere il riconoscimento della nuova identità anagrafica.-

4️ LA SENTENZA

Nel caso concreto, per il Tribunale gli elementi acquisiti dimostravano un percorso di transizione serio e consapevole e una decisione caratterizzata da serietà, verosimile definitività e irreversibilità.-

5️ PER OPERARSI SERVE ANCORA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE?

Nel caso esaminato, no.-

Il Tribunale richiama la sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni già intervenute siano considerate sufficienti dal giudice per accogliere la domanda di rettificazione anagrafica del sesso.-

6️ CONCLUSIONI

La sentenza del Tribunale di Catania restituisce un principio ormai molto chiaro: per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso non è necessario sottoporsi prima a un intervento chirurgico.-