L’INTERVENTO CHIRURGICO NON È UN PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL SESSO. TRIBUNALE DI TRANI N. 1423/2021.

03.07.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: PROCEDIMENTO DI RETTIFICA - NO OBBLIGATORITA' INTERVENTO CHIRURGICO - IDENTITA' ALIAS

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI;

3) I PRECEDENTI;

4) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Un soggetto - affetto da disforia di genere, dopo aver intrapreso dall'età di 22 anni un percorso di transizione, supportato da una terapia ormonale, che gli aveva consentito di raggiungere un aspetto femminile, tanto da essere riconosciuto nell'ambiente sociale in cui viveva, quale donna - decideva di voler procedere alla riattribuzione chirurgica di sesso, accompagnata dalla rettifica negli atti dello stato civile e, di conseguenza, si rivolgeva al Tribunale di Trani, affinchè fosse autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, con contestuale aggiornamento anagrafico con assegnazione di un nome diverso.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, Presidente dr. Gaetano Labianca, riteneva l'istanza fondata e meritevole di integrale accoglimento.-

In particolare, il richiedente aveva documentato di aver svolto un percorso di psicoterapia presso l'Unità operativa complessa Psichiatrica Universitaria del Dipartimento di Scienze mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso, UOC di psichiatria universitaria del Policlinico di Bari, all'esito del quale era stata esclusa ogni possibile situazione psicopatologica in atto, ma, diversamente la sussistenza di disforia di genere o transessualismo, condizione per la riattribuzione chirurgica di sesso.-

Tali indagini cliniche, supportate dalla ferma volontà e piena consapevolezza dell'istante, per il Tribunale tranese consentono di ritenere provata la irreversibilità anche psicologica della scelta di mutamento di sesso, il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile ormai compiutosi.-

Su tali presupposti, la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico veniva accolta, così come pure veniva accolta la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire da subito, anche prima dell'intervento, il riconoscimento della nuova identità di genere sessuale.-

Infatti: "deve, infatti, ritenersi[1] che l'intervento chirurgico non sia più un presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica, in quanto l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale e non morfologica".-

Il Tribunale di Trani da un lato aveva riconosciuto la sussistenza del diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, dall'altro, confermato le modalità di realizzazione di tale posizione giuridica, attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.-

[3]

I PRECEDENTI

La pronuncia in commento, per quanto particolare, si inserisce in un solco giurisprudenziale già ben delineato secondo cui non deve ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari; a solo titolo esemplificativo si ricordano le pronunce della Corte Cost. n. 221/2015[2], quella della Cass. n. 15138/2015[3], nonché la pronuncia della CEDU 10‐3‐2015[4], Affaire Y.Y. c. Turquie e, fra quelle di merito, Tribunale di Mantova del 21 Aprile 2017, nonché Trib. Bari n. 5467/15; Trib. Lucca n. 1347/16; Trib. Modena n. 230/16; Trib. Roma 2‐12‐2016; Trib. di Milano n. 251/2022 ; Trib. di Perugia n. 70/2022, Trib. Benevento, sez. I, sent., 10 novembre 2022.-

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CONCLUSIONI

La decisione, oltre che in linea con l'orientamento maggioritario, appare coerente con un mondo che deve aspirare all'inclusività, sotto ogni punto di vista.-

Garantire il provvedimento di rettifica del sesso, anche in assenza di intervento, è un atto di grande civiltà, anche perché potrebbe accadere che il soggetto interessato non sia pronto, non abbia la disponibilità economica o anche, più semplicemente, non sia intenzionato a modificare, in quel momento, i propri caratteri sessuali per via chirurgica.-

Per quanto riguarda l'assegnazione di un nuovo nome, esiste una pratica, applicata in particolare in diverse scuole superiori ed università italiane, per cui lo studente[5] che intende cambiare sesso, può utilizzare, per fini burocratici, una identità "alias", che, pur avendo valore provvisorio, sicuramente gli assicura di vivere con maggiore serenità questa transizione.-

NOTE

[1] Anche in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982, che contiene le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, relative cioè alla possibilità per la persona transessuale di modificare il proprio sesso anagrafico sulla base della propria identità di genere.-

[2] Nella quale tanto si legge: "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".

[3] Nella quale veniva enunciato il seguente principio di diritto: "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale".-

[4] Nella quale il giudice sovranazionale - prendendo in esame le particolari previsioni del codice civile turco che prevede l'incapacità di procreare fra i requisiti per l'autorizzazione al cambiamento di sesso – ha ravvisato nella previsione della sterilizzazione come condizione imprescindibile di accesso al percorso di riconversione sessuale una violazione della libertà di definire la propria appartenenza sessuale, definita come parte essenziale del diritto all'autodeterminazione.-

[5] In realtà, i regolamenti di tali istituti, attribuiscono tale facoltà anche ai Docenti e a tutto il personale.-

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