AUTOMATICO IL RIGETTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL SOGGETTO CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE. TAR LAZIO N. 9233/2025

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) LA SENTENZA DEL TAR LAZIO.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
1️⃣ Richiesta del permesso UE: Un cittadino straniero condannato per violenza sessuale e rapina ha chiesto il permesso di soggiorno UE per lungo periodo, ma la Questura ha negato l'istanza per la gravità dei reati e per una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS II).
2️⃣ Ricorso al TAR: Il richiedente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, sostenendo che la condanna non doveva automaticamente escludere il rilascio del permesso.
3️⃣ Decisione del TAR: Il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che per reati di grave allarme sociale (violenza sessuale, immigrazione clandestina, droga, sfruttamento della prostituzione ecc.) opera un diniego automatico, ai sensi dell'art. 4, co. 3, T.U. Immigrazione. Solo per reati minori è prevista una valutazione caso per caso.
1. INTRODUZIONE
Può un cittadino straniero, condannato in via definitiva per reati di particolare gravità come la violenza sessuale o la rapina, ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? Oppure, in simili casi, opera un vero e proprio automatismo ostativo?
2. IL FATTO
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). L'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma rigettava tuttavia l'istanza, motivando il diniego con la presenza di una segnalazione attiva nel sistema SIS II (Sistema Informativo Schengen) e, soprattutto, con il pregresso penale del richiedente: una condanna definitiva per i reati di violenza sessuale e rapina.-
📚 APPROFONDIMENTO
Il Sistema Informativo Schengen (abbreviato SIS) è una banca dati europea condivisa che consente la cooperazione tra le autorità di controllo delle frontiere, le forze di polizia, le autorità doganali e le autorità giudiziarie dei Paesi che aderiscono allo spazio Schengen.
Di qui il ricorso al Tar Lazio.-
3. LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, affermando in modo chiaro che la condanna per reati di grave allarme sociale, come la violenza sessuale (ed anche per reati in materia di stupefacenti, libertà sessuale, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o impiego di minori in attività illecite) costituisce ostacolo insormontabile al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, anzi vi è un vero e proprio diniego automatico, come previsto per legge, art. 4, comma 3, del D.lgs. 286/1998, a nulla valendo la sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso questo automatismo, ma solo per i reati di minore impatto sociale e gravità, come ad esempio piccolo spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vendita di merce contraffatta ex art. 474 c.p., co. 2, che devono essere valutati caso per caso.-
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