ANCHE SEI INSUFFICIENZE POSSONO NON GIUSTIFICARE LA “BOCCIATURA”. TAR LAZIO N. 13042/2023

01.09.2023

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR LAZIO;

3) "NON AMMISSIONE": CONDIZIONI E REQUISITI;

4) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, avevano impugnato la non ammissione alla classe successiva della figliola, in ragione dell'attribuzione di sei insufficienze.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Il Tar Lazio, Presidente Emiliano Raganella ed Estensore Ciro Daniele Piro, accoglieva il ricorso, ammettendo la minore all'anno scolastico successivo, nonostante le numerose insufficienze, "in ragione e nei limiti del difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento di non ammissione dell'alunna alla classe successiva, dato che lo stesso non offre sufficiente evidenza delle ragioni – oggetto di un onere motivazionale rafforzato – della "non ammissione" e manca anche la valutazione complessiva dell'andamento scolastico dell'allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle eventuali azioni di recupero poste in essere, dalla scuola in favore dell'alunna.-

[3]

"NON AMMISSIONE": CONDIZIONI E REQUISITI.-

La sentenza in commento sintetizza l'annosa questione delle condizioni che devono sussistere per ritenere legittima la "bocciatura":

  • "la non ammissione" non è automatica;
  • "la non ammissione" deve essere considerata un'eccezione, anche quando si registrino insufficienze in una o più discipline;
  • "la non ammissione" deve essere fondata su una completa motivazione;
  • tale giudizio va svolto avuto riguardo al grado di insufficienza, attraverso l'analisi dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza, nonché al miglioramento (i progressi) che l'alunno ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre, oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza, da cui muoveva ad inizio anno, con quella risultante alla fine.-
  • nell'ambito di tale giudizio, che si fonda, come anticipato, anche sull'apprezzamento dei progressi registrati nell'anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all'alunno, sia tramite l'attivazione di percorsi specifici, ad opera della scuola, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche;

  • "Il giudizio di non ammissione" alla classe successiva non deve essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell'accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare "senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l'ulteriore corso degli studi".-

[4]

CONCLUSIONI

A parere dello scrivente, la sentenza – nonostante il clamore, che ha provocato l'intervento, a livello nazionale, di politici, anche aventi incarichi istituzionali - è conforme rispetto ai presupposti giurisprudenziali sopra accennati: nel caso di specie, nel provvedimento di non ammissione, mancava una pregnante motivazione e non era stata data prova dell'attivazione di corsi specifici a sostegno dell'alunna in difficoltà.-

Come recitava un vecchio spot: "prevenire è meglio che curare!"

NOTE

[1] Rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Silvia Antonellis.-




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