ANCHE PER IL TAR BARI, IN SEDE CAUTELARE, APPARE LEGITTIMO, L’OBBLIGO DI GREEN PASS PER GLI AVVOCATI PER L’ACCESSO IN TRIBUNALE. COMMENTO ALL’ORDINANZA N. 89/22.

08.03.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: OBBLIGO GREEN PASS - ACCESSO IN TRIBUNALE - AVVOCATI 

INDICE

· LA QUESTIONE;

· LA DECISIONE DEL TAR.-

[1]

LA QUESTIONE

Alcuni Avvocati, appartenenti al Foro di Foggia, avevano impugnato il provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, che aveva disposto "l'accesso agli uffici giudiziari anche dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, solo ove dispongano di certificazione verde COVID - 19 (c.d. green pass base) e previa esibizione, su richiesta, della suddetta certificazione"-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR

Dopo la sezione leccese del Tribunale Amministrativo Pugliese[1], anche quella barese, in sede monocratica - cautelare, Presidente Rita Tricarico, respingeva la richiesta di misure provvisorie, evidenziando che:

  • Il provvedimento impugnato del Procuratore Generale costituisce esecuzione della normativa nazionale, di cui all'art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1;
  • tale provvedimento è stato assunto, sentiti i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto e in conformità alle circolari interne emanate in materia;
  • l'ordinamento giuridico prevede la possibilità di adottare misure appropriate per fronteggiare "stati di emergenza" riconnessi sia a calamità naturali verificatesi o imminenti (d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 224: "Codice della protezione civile");
  • sul piano dei diritti fondamentali (artt. 2 e 8, secondo paragrafo, C.E.D.U.), la Corte europea dei diritti dell'Uomo, Grande camera, sent. 8 aprile 2021 n. 116, aveva precisato la possibilità di una ingerenza di un'autorità pubblica, nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata, se sia "prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese [...], alla protezione della salute [...], o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui" e che la legge italiana risulta conforme a siffatte direttrici di fondo;

per concludere - lo si ribadisce, sempre in sede cautelare - che

"la questione di illegittimità costituzionale posta dai ricorrenti sulla norma, di cui si è fatta applicazione nella specie, è manifestamente infondata, essendo le misure normative adottate tese a garantire il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. anche nei luoghi di lavoro e non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, con correlata dedotta violazione dell'art. 3 Cost., atteso che la posizione degli avvocati e degli ausiliari dei giudici è del tutto assimilabile a quella dei giudici, tutti frequentanti i locali dei Tribunali per lavoro e stabilmente, diversamente da quella dei testimoni e delle parti, i quali solo occasionalmente, e non certamente per ragioni lavorative, sono presenti in detti locali".-

SULLO STESSO ARGOMENTO:

[1] Qui un breve commento https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/prima-facie-appare-legittimo-in-sede-cautelare-l-obbligo-di-green-pass-in-tribunale-commento-al-decreto-n-38-22-del-tar-puglia-lecce/ 

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