PRIMA FACIE, APPARE LEGITTIMO IN SEDE CAUTELARE, L’OBBLIGO DI GREEN PASS IN TRIBUNALE. COMMENTO AL DECRETO N. 38/22 DEL TAR PUGLIA - LECCE

26.01.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: AVVOCATI - GREEN PASS - ACCESSO TRIBUNALE 

INDICE

· LA QUESTIONE;

· LA DECISIONE DEL TAR.-

[1]

LA QUESTIONE

Un noto avvocato tarantino adiva la - competente - sezione salentina del Tar Puglia, per l'annullamento del provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto del 9 Gennaio 2022, con il quale viene disposta l'esibizione obbligatoria agli Avvocati presso il Tribunale di Taranto, del certificato verde base ovvero cosiddetto Green Pass a partire dal 10 Gennaio 2022, e non dal 1° Febbraio 2022, così come asseritamente statuito dal D.L. n. 1/2022.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tar Puglia/Lecce, in sede monocratica - cautelare, Presidente Enrico d'Arpe, respingeva la a istanza di misure provvisorie, rinviando per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del prossimo 8 Febbraio, evidenziando che,

"ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria"

in quanto

  • da un lato, l'art. 3 comma 1 del D.L. 7 Gennaio 2022 n. 1 ha modificato l'art. 9 sexies del D.L. n. 52/2021 (convertito dalla L. n. 87/2021) sancendo l'obbligo immediato per i difensori, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2022 (8 Gennaio 2022), al fine di poter accedere agi Uffici Giudiziari, di esibizione della certificazione verde base COVID-19, di cui all'art. 9 D.L. n. 52/2021, c.d. "Green Pass Base",
  • dall'altro, apparendo manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale (tra cui, ad esempio, la lesione del diritto di difesa) sollevate dalla parte ricorrente avverso il menzionato D.L. n. 1/2022.-

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