VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE ESCLUDE LA RIPARAZIONE IN OFFICINE NON CONVENZIONATE.  TRIBUNALE DI TORINO N.4367/2024

10.11.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: CLAUSOLA VESSATORIA - INDENNIZZO - RISARCIMENTO - POLIZZA - CARROZZERIA CONVENZIONATA - CODICE DEL CONSUMO - INDENNIZZO ASSICURATIVO

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO;

4) CONCLUSIONI.-

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[1] INTRODUZIONE

La questione in esame riguarda una controversia sorta tra un assicurato e una compagnia assicurativa in merito a un indennizzo negato per i danni subiti da un veicolo a seguito di una grandinata. La questione centrale del giudizio concerne la validità di una clausola contrattuale, che escludeva l'indennizzo qualora l'assicurato avesse scelto, come poi avvenuto, un centro di riparazione non convenzionato con la compagnia.-

Si tratta di una clausola vessatoria? Scopriamo cosa ha deciso il Tribunale di Torino.-

[2] IL FATTO

L'uomo, proprietario di un veicolo Fiat Doblò danneggiato da una grandinata verificatasi il 17 giugno 2020 a Torino, aveva stipulato una polizza che copriva anche i danni derivanti da eventi naturali. Dopo aver provveduto a far riparare il veicolo presso un centro non convenzionato, si era visto negare l'indennizzo da parte dell'assicurazione, che giustificava tale diniego in virtù della clausola contrattuale che imponeva la riparazione esclusivamente presso centri convenzionati con la stessa. L'assicurato, convinto che tale clausola fosse nulla o inefficace per il suo carattere vessatorio, citava in giudizio la Compagnia.-

[3] LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO

Il Tribunale di Torino ha ritenuto fondata la domanda.-

Nella sentenza è stato evidenziato che la clausola che esclude l'indennizzo se la riparazione non viene effettuata presso un centro convenzionato deve essere considerata una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.- 

Tale clausola, infatti, non si limitava a definire l'oggetto del contratto, ma comporta una limitazione significativa dei diritti dell'assicurato, in quanto prevede l'esclusione dell'indennizzo anche in presenza di un rischio coperto dalla polizza.-

Un vera e propria clausola vessatoria, anche ai sensi dell'art. 33 comma 1, del Codice del Consumo, poiché creava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, a svantaggio dell'assicurato

Di conseguenza, tale clausola richiedeva, come previsto dall'art. 1341, comma 2, cc, una specifica approvazione scritta da parte dell'assicurato, che nel caso di specie mancava.-

[4] CONCLUSIONI

Il Tribunale di Torino ha stabilito che la clausola che precludeva l'indennizzo in caso di riparazioni eseguite presso centri non convenzionati è inefficace nei confronti dell'assicurato. La compagnia assicurativa è stata quindi condannata a corrispondere il risarcimento richiesto per i danni subiti dal veicolo.-

Questa decisione sottolinea l'importanza, per le compagnie assicurative, di rispettare rigorosamente i principi di trasparenza, correttezza e diligenza nella redazione e nella presentazione delle clausole contrattuali, soprattutto quando tali clausole comportano limitazioni ai diritti del consumatore. Il Tribunale ha inoltre ribadito che clausole di questo tipo, che alterano in modo sostanziale l'equilibrio contrattuale, devono essere formulate in modo chiaro e sottoposte a specifica approvazione scritta da parte dell'assicurato, pena la loro inefficacia.-

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