VALIDA LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA IN FORMATO PDF. TAR LECCE N.1545/2025

22.03.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ LA QUESTIONE
2️
LA DECISIONE DEL TAR LECCE

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 💻 La questione
Nel processo telematico si discute se, per provare validamente una notifica PEC, sia indispensabile depositare i file originali .eml o .msg, oppure se possa bastare anche la semplice copia PDF della ricevuta.

2️⃣ 📩 Il nodo giuridico
I file originali contengono metadati e firma digitale del gestore PEC, quindi offrono la prova più forte dell'invio e della ricezione. Il PDF, invece, è solo una rappresentazione visiva e da qui nasce il dubbio sulla sua sufficienza probatoria.

3️⃣ ⚖️ La decisione del TAR Lecce
Il TAR Puglia – Lecce ha chiarito che la notifica può essere ritenuta valida anche senza file .eml o .msg, purché la documentazione depositata sia conforme alla legge e consenta comunque di verificare la regolarità della notificazione, soprattutto se la controparte non contesta la ricezione.

*****

1️ LA QUESTIONE

Il processo telematico è sempre un terreno molto insidioso, seppure abbia facilitato, e non poco - bisogna riconoscerlo - la vita degli avvocati.-
Una delle questioni più dibattuta degli ultimi anni, riguarda la notifica telematica, la cui prova "regina" è costituita dai file originali generati dal sistema PEC del mittente. Questi file hanno e
stensioni specifiche:

  • .eml: Il formato standard per i messaggi di posta elettronica.
  • .msg: Il formato proprietario di Microsoft Outlook per i messaggi.-

Questi file originali non contengono solo il testo del messaggio e gli allegati, ma includono anche i cosiddetti "metadati" e la firma digitale del gestore PEC, che certificano in modo inoppugnabile l'integrità del messaggio, l'identità del mittente e del destinatario, l'esatta data e ora di invio e ricezione.-

La copia in PDF è, a tutti gli effetti, una rappresentazione visiva della ricevuta PEC, ma priva dei metadati e della firma digitale del gestore che garantiscono l'autenticità del file nativo.-

Da qui nasce il dubbio che ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale:

Quando la parte deposita in giudizio la ricevuta di notifica PEC in semplice formato PDF, ma non produce i file originali (".eml" o ".msg"), può il giudice ritenere comunque valida la prova della notifica?

2️ LA DECISIONE DEL TAR LECCE

Il TAR Puglia – Lecce (Sez. II, sent. n. 1545/2025, rel. Fusaro) risponde sì, chiarendo che non è indispensabile produrre i file originari se il contenuto depositato rispetta comunque le prescrizioni della legge n. 53/1994 e consente di verificare la regolarità della notificazione.-

Questo perché, secondo quanto si legge: "Pur non costituito da un documento informatico in formato '.msg' o '.eml', il documento prodotto risulta comunque conforme alle previsioni di legge e idoneo a dimostrare l'avvenuta notifica via PEC".-

Decisivo, poi, il rilievo che l'Amministrazione destinataria della notifica – il Ministero della Difesa – non avesse in alcun modo contestato la ricezione della notifica, né messo in dubbio la provenienza, la data o il contenuto dell'atto notificato.-
Tale assenza di contestazione è stata ritenuta elemento di ulteriore conferma dell'efficacia probatoria della notifica, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., che equipara il silenzio alla non contestazione dei fatti allegati.-

In sostanza, per il Tar Lecce,la mancanza del file ".eml" o ".msg" non è di per sé causa di invalidità e la notifica è stata considerata pienamente valida.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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