UN LAVORO STABILE NON È CONDIZIONE INDISPENSABILE PER OTTENERE AFFIDAMENTO IN PROVA

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🤝 Affidamento in prova ⚖️ Cassazione ✅ Misure alternative 💪 Reinserimento sociale 💙 Volontariato
INDICE
1️⃣IL FATTO
2️⃣ COS'È L'AFFIDAMENTO IN PROVA
3️⃣ LA SENTENZA

1️⃣ LA QUESTIONE — Un condannato per reati in materia di stupefacenti chiede l'affidamento in prova, ma il Tribunale lo nega valorizzando i precedenti penali e la mancanza di un lavoro stabile.
2️⃣ LA SENTENZA — La Cassazione n. 31598/2026 annulla con rinvio: non basta guardare al passato, perché il giudice deve valutare anche la condotta attuale e il concreto percorso di recupero e reinserimento.
3️⃣ IL PRINCIPIO — Avere un lavoro stabile non è indispensabile per ottenere l'affidamento in prova: possono contare anche volontariato e attività di pubblica utilità.
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1️⃣ LA QUESTIONE
Un condannato per reati in materia di stupefacenti chiede di poter scontare la pena attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale.-
Il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta.-
A pesare sulla decisione sono, in particolare, i precedenti del condannato e la mancanza di una stabile attività lavorativa.-
Il problema, però, è proprio questo: per ottenere l'affidamento in prova è indispensabile avere un vero e proprio lavoro?
2️⃣ COS'È L'AFFIDAMENTO IN PROVA
L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, è una misura alternativa alla detenzione.-
In sostanza, il condannato può espiare la pena fuori dal carcere, sottoposto a prescrizioni e seguito dall'Ufficio di esecuzione penale esterna.-
La misura può essere concessa quando il giudice ritiene che il percorso esterno sia idoneo a: rieducare il condannato e, contemporaneamente, prevenire il rischio che commetta nuovi reati.-
In via ordinaria riguarda pene detentive da espiare non superiori a tre anni, ferma la particolare ipotesi prevista dal comma 3-bis dell'art. 47.-
Ma c'è un punto ancora più importante.-
Dal 2024 l'art. 47, comma 2-bis, prevede espressamente che, quando il condannato non possa offrire valide occasioni di reinserimento mediante un lavoro autonomo o dipendente, possa essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità non remunerata.-
Dunque: non avere un lavoro stabile non significa automaticamente non poter accedere all'affidamento in prova.-
L'affidamento in prova non va confuso con la messa alla prova.-
La messa alla prova arriva prima della condanna: il processo viene sospeso e, se il percorso si conclude positivamente, il reato si estingue.-
L'affidamento in prova arriva invece dopo la condanna definitiva: la pena esiste, ma viene eseguita fuori dal carcere, attraverso un percorso controllato di reinserimento sociale.-

3️⃣ LA SENTENZA
La Cassazione, con la sentenza n. 31598/2026, chiarisce che avere un lavoro stabile non è una condizione indispensabile per ottenere l'affidamento in prova.-
Il lavoro può certamente essere un elemento positivo, ma non può trasformarsi in un requisito automatico.-
Possono assumere rilievo anche altre attività, come il volontariato o i lavori di pubblica utilità, se dimostrano un serio percorso di reinserimento.-

