UBRIACO AL LAVORO, LICENZIATO, MA IL TRIBUNALE DI MILANO LO REINTEGRA

29.04.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

🍷 1️⃣ Si presenta ubriaco al lavoro, ma non aggredisce nessuno
Il dipendente si era presentato in servizio in evidente stato di alterazione alcolica, creando disordine tra scatoloni e reparto vendita, ma senza minacciare, aggredire o mettere concretamente in pericolo colleghi e clienti.

⚖️ 2️⃣ Il CCNL Commercio prevedeva la sospensione, non il licenziamento
Il Tribunale di Milano ha valorizzato l'art. 222 del CCNL Commercio: per la manifesta ubriachezza in servizio è prevista una sanzione conservativa, salvo recidiva o condotte più gravi.

📌 3️⃣ Un solo episodio in oltre vent'anni non basta per licenziare automaticamente
Secondo il giudice, in assenza di recidiva e di concreto pericolo per terzi, il licenziamento è risultato sproporzionato: il datore non può trasformare automaticamente una condotta punita dal contratto collettivo con sospensione in causa di licenziamento.

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1️ INTRODUZIONE

Curiosa nel fatto, ma giuridicamente opportuna, è la sentenza n. 1225/2026 del Tribunale di Milano, che si è occupata del caso di un uomo che si era presentato al lavoro ubriaco e, per questo, era stato licenziato.-

Il caso riguardava un dipendente invalido civile, assunto nel 2003 e da anni impiegato con mansioni ausiliarie alla vendita.-

Alla fine di settembre 2025, l'uomo si era presentato al lavoro in condizioni di evidente alterazione alcolica.-

Secondo quanto ricostruito nella contestazione disciplinare, il lavoratore aveva preso a calci alcuni scatoloni, si era spostato nell'area vendita reggendosi con difficoltà, aveva tentato di aprire alcune scatole con un taglierino, parlava in modo confuso e aveva rifiutato anche l'assistenza sanitaria, pur ammettendo di avere bevuto troppo e di avere dei problemi.-

Successivamente, si era scusato per l'accaduto.-

Scuse che, tuttavia, non erano bastate a evitare il licenziamento.-

2️ LA SENTENZA

Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Francesca Saioni, ha ritenuto il licenziamento non giustificato.-

La decisione muove da alcuni elementi decisivi:

  • il lavoratore aveva ammesso di essersi presentato sul posto di lavoro in stato di ebbrezza e si era scusato per la propria condotta;
  • nonostante l'evidente alterazione alcolica, non aveva aggredito né minacciato alcuno;
  • non risultava, quindi, che colleghi o clienti fossero stati concretamente esposti a una situazione di pericolo;
  • anche il taglierino, pur utilizzato in modo maldestro, non era stato rivolto contro persone, ma impiegato per tentare di aprire alcuni scatoloni.-

Il cuore della decisione, però, è rappresentato dal richiamo al CCNL Commercio.-

La sentenza richiama infatti l'art. 222 del contratto collettivo, il quale prevede espressamente la sospensione per il lavoratore che si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza.-

Lo stesso articolo riserva invece il licenziamento ad altre ipotesi, tra cui la recidiva reiterata nelle condotte punibili con sanzione conservativa oppure gravi violazioni degli obblighi generali.-

Nel caso esaminato dal Tribunale, però, la recidiva non c'era.-

Anzi, la sentenza sottolinea come si trattasse dell'unico episodio disciplinarmente rilevante in una carriera durata oltre vent'anni.-

Il principio è molto chiaro: quando il contratto collettivo collega in modo espresso una determinata condotta a una sanzione conservativa, il datore di lavoro non può automaticamente trasformare quel fatto in causa di licenziamento.-

Naturalmente, il principio va sempre valutato con riferimento al caso concreto e al contratto collettivo applicabile.-

E, al tempo stesso, per quanto possa sembrare banale, resta sempre consigliabile presentarsi al lavoro in condizioni pienamente compatibili con lo svolgimento della prestazione.-

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