TROPPE ASSENZE, MA PROMOSSA LO STESSO. TAR LECCE N. 1292/2025

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR.-
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Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ 📚 Troppe assenze, ma ottimi voti: una studentessa con oltre 90 giorni di assenza viene bocciata nonostante i risultati positivi e un comportamento corretto.
2️⃣ ⚖️ Il TAR Lecce ribalta la decisione: la scuola non aveva motivato adeguatamente la bocciatura, ignorando il Piano Didattico Personalizzato e i progressi dell'alunna.
3️⃣ 📝 Nuovo scrutinio ordinato: il giudice impone alla scuola di rivalutare la studentessa entro 15 giorni, consentendole intanto di frequentare la classe successiva.
1) IL FATTO
L'anno scolastico in questione era stato segnato da ben 90 giorni di assenza, dunque ampiamente oltre i limiti consentiti, cui si aggiungevano frequenti ingressi posticipati e uscite anticipate. Tali circostanze avevano indotto il consiglio di classe a deliberare la non ammissione all'anno successivo, ritenendo compromessa la possibilità di una valutazione organica, complessiva e continuativa dell'alunna.
Dall'altro lato, tuttavia, la studentessa — esempio perfetto di "genio e sregolatezza" — aveva conseguito risultati complessivamente positivi[1], con voti medio-alti e una condotta corretta.
Proprio per questo, la famiglia della minore, assistita dall'Avv. Alexandro Palmariggi, impugnava la decisione di bocciatura, sottolineando che le assenze erano riconducibili a motivi di salute già noti alla scuola, per i quali era stato redatto e attuato un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
2) LA DECISIONE DEL TAR
Il TAR Lecce ha accolto il ricorso, ritenendo la decisione di bocciatura illegittima e carente di motivazione.-
Il giudice amministrativo ha ricordato che, secondo l'art. 6 del D.Lgs. 62/2017, la regola è la promozione, e la non ammissione rappresenta un'eccezione, che deve essere adeguatamente motivata.-
La scuola, invece, si era limitata a richiamare il numero di assenze, senza considerare i buoni risultati ottenuti dalla studentessa né formulare un giudizio sulle possibilità di recupero.-
Anche l'art. 14 del D.P.R. 122/2009 – che impone la frequenza minima dei tre quarti dell'orario annuale – consente deroghe motivate, specie in caso di assenze documentate per motivi di salute, purché non compromettano l'apprendimento.
Per il TAR, dunque, la scuola non ha svolto un'istruttoria completa, omettendo di valutare il percorso globale dell'alunna e di motivare perché, nonostante le buone prove, non fosse ritenuta idonea al passaggio di classe.-
Da qui, l'ordine all'Amministrazione di procedere a un nuovo scrutinio entro 15 giorni, consentendo nel frattempo alla ragazza di frequentare la classe successiva.-
NOTE
[1] Dalle pagelle, invece, emergeva un quadro tutt'altro che insufficiente:
- nel primo quadrimestre, la studentessa aveva medie tra il 6,5 e l'8, con punte di 9 in musica e scienze motorie;
- nel secondo, un andamento analogo, con risultati più che sufficienti in quasi tutte le materie.-
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