SULLA DIFFERENZA FRA RICORSO RIGETTATO ED IMPROCEDIBILE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

22.05.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️IL FATTO

2️ LA DECISIONE DEL TAR

3️ RICORSO RIGETTATO E RICORSO IMPROCEDIBILE: LA DIFFERENZA

4️ CONCLUSIONI

🔹 1️⃣ Ricorso improcedibile non significa ricorso rigettato
Il TAR Bari non ha respinto il ricorso nel merito, ma lo ha dichiarato improcedibile perché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

🔹 2️⃣ Il permesso di costruire resta valido
Poiché il ricorso non è stato accolto e il permesso non è stato annullato, l'intervento edilizio resta efficace. Comune e società controinteressata escono quindi vittoriosi sul piano processuale e pratico.

🔹 3️⃣ Attenzione alle spese: conta la soccombenza virtuale
Anche senza una decisione piena sul merito, il TAR ha condannato la ricorrente alle spese, valorizzando la verificazione tecnica e applicando il principio della soccombenza virtuale.

*****

1️ IL FATTO

La vicenda riguarda un intervento edilizio nel Comune di Barletta.

La ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire n. 17 del 17 giugno 2025, per la realizzazione di un edificio residenziale e delle relative opere di urbanizzazione nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana.-

Secondo la ricorrente, l'intervento avrebbe inciso negativamente sulla propria posizione, con riferimento a profili concreti come luce, panorama e distanza tra gli immobili.-

Il TAR, in fase cautelare, aveva inizialmente accolto l'istanza cautelare e disposto una verificazione tecnica, proprio perché alcuni aspetti fattuali erano ancora controversi.

Successivamente, la ricorrente depositava un atto con cui dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.-

Nel frattempo, però, veniva depositata la relazione tecnica, dalla quale emergeva che l'intervento edilizio contestato non avrebbe comportato una significativa compromissione in termini di luce e panorama per la ricorrente.-

Qualche giorno fa il Tar Bari, con la sentenza n. 573/2026, chiude la vicenda.-

Il Comune sostiene di aver vinto, la ricorrente di non aver perso.-

Chi ha ragione?

2️ LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR non rigetta il ricorso.

Lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo.-

3️⃣RICORSO RIGETTATO E RICORSO IMPROCEDIBILE: LA DIFFERENZA

La differenza è semplice.-

Il ricorso rigettato è un ricorso esaminato nel merito, il Tribunale valuta le censure, le ritiene infondate e conclude non accogliendo le ragioni indicate nell'atto giudiziario.-

Il ricorso improcedibile, invece, è un ricorso che non viene più esaminato nel merito perché, nel corso del giudizio, viene meno una condizione necessaria per decidere.-

Nel caso esaminato dal TAR Puglia, è venuto meno l'interesse della ricorrente ad andare avanti (facoltà che può essere sempre esercitata, senza dover giustificare nulla).-

4️CONCLUSIONI

Alla fine, quindi, chi ha vinto?

Il TAR non ha detto che il permesso di costruire è pienamente legittimo.-
Non ha esaminato tutte le censure urbanistiche ed edilizie proposte dalla ricorrente.-

Ha stabilito una cosa diversa:
il ricorso non può più essere deciso perché è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione.-

Quindi il ricorso è stato dichiarato improcedibile, non rigettato.-

Questo significa che il permesso di costruire resta valido ed efficace, perché non è stato annullato.-
Significa anche che il Comune e la società controinteressata escono vittoriosi dal processo sul piano pratico e processuale.-

Ma attenzione: non si tratta di una vittoria piena nel merito urbanistico-edilizio.-

Le presunte difformità denunciate nel ricorso non risultano definitivamente esaminate e "assolte" da una sentenza di merito. Il TAR, infatti, non entra nel merito completo della legittimità dell'intervento, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse.-

Diverso, invece, è il discorso sulle spese.-

Ai fini della loro liquidazione, il TAR valorizza la verificazione tecnica, dalla quale era emerso che l'intervento edilizio non avrebbe comportato una significativa compromissione di luce e panorama per la ricorrente.-

Per questa ragione, applicando il principio della soccombenza virtuale, il Tribunale condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali: 1.000 euro in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.-

La sintesi è questa:

  • il ricorso non è stato rigettato;
  • il permesso di costruire non è stato annullato;
  • la ricorrente è stata condannata alle spese;
  • il Comune e la società hanno vinto sul piano processuale;
  • ma non vi è stata una decisione piena sul merito di tutte le contestazioni urbanistico-edilizie.-