SULLA COMPETENZA A CHIUDERE AL TRAFFICO UN TRATTO DI STRADA. IL CASO DEL CORSO DI BARLETTA. TAR PUGLIA N. 700/2024
A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: CHIUSURA TRATTO DI STRADA - ZONE PEDONALE - DIRIGENTE COMUNALE - GIUNTA COMUNALE - DL N. 285/1992 - TAR BARI N. 700/2024
INDICE
1) IL FATTO;
2) SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI PROPRIETARI DELLE ATTIVITA';
3) SULLA COMPETENZA A DISPORRE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA;
4) CONCLUSIONI.-
*****
[1]
IL FATTO
Occupandosi di un ricorso proposto da una serie di proprietari[1] di attività commerciali avverso l'ordinanza di chiusura al traffico del Corso principale della città di Barletta - attraverso l'istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli[2] nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00 – il Tar Bari, con la sentenza in commento, annullando il provvedimento perché carente sotto il profilo motivazionale, offre lo spunto per analizzare alcuni profili molto particolari.-
[2]
SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI PROPRIETARI DELLE ATTIVITA'.
Primo fra i profili da analizzare riguarda la legittimazione ad agire dei proprietari delle attività, contestata dal Comune, con le proprie difese.-
Per il Tar Puglia : "deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo articolata dal Comune di Barletta, dal momento che i commercianti che hanno agito in giudizio sono accomunati dall'interesse alla libera circolazione veicolare e hanno tutti impugnato la decisione di chiudere la strada al traffico sulla scorta delle medesime doglianze.".-
Sul punto si segnala la sentenza del Tar Parma n. 135/2024.-
[3]
SULLA COMPETENZA A DISPORRE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA
Altro profilo davvero interessante riguarda la competenza a disporre la chiusura al traffico di un tratto di strada…spetta al Dirigente Comunale o alla Giunta?
Trattandosi di un singolo pezzo di strada, secondo il codice della strada, d.l. 285/1992, la competenza è del Dirigente Comunale, ex art. 6, comma 4, lettera b dell'appena richiamata norma; diversamente, la delimitazione di intere zone pedonalizzate è di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Giunta comunale.-
Sul punto si segnala la sentenza del Tar Campania n. 7157/2023.-
[4]
CONCLUSIONI
La ragione della diversa competenza si rinviene nel maggiore o minore impatto sulla collettività locale delle decisioni riguardanti la regolamentazione della circolazione nel centro abitato. L'intervento dell'organo politico è richiesto, dall'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 1992, per le decisioni che assumono rilevanza per l'intera collettività locale, come quelle inerenti alla delimitazione di intere aree pedonali e delle zone a traffico limitato. -
NOTE
[1] Rappresentati e difesi dagli avvocati Antonia Patrizia Daleno e Giuseppe Dimonte.-
[2] Fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e di Emergenza.-
Dal box qui a sinistra puoi scaricare gratuitamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto