RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI, PROPRIETÀ NON SIGNIFICA RESPONSABILITÀ AUTOMATICA

17.08.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ♻️ Rifiuti abbandonati · 🏚️ Proprietà dell'area · ⚖️ Dolo o colpa · 🏛️ Articolo 192 · 🚧 Esecuzione in danno

1️ IL CASO
2️
LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 192 D.LGS N. 152/2006
3️
LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE
4️
CONCLUSIONI

1️⃣ ♻️ Ignoti avevano accumulato rifiuti su un'area privata, mentre la proprietaria, nonostante i solleciti, non aveva chiuso gli accessi né ripristinato le recinzioni.

2️⃣ ⚖️ L'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 esclude ogni responsabilità automatica: il proprietario risponde soltanto se la violazione gli è imputabile per dolo o colpa, accertati in contraddittorio.

3️⃣ 🏛️ La lunga inerzia, la conoscenza del degrado e l'omessa adozione di misure concretamente praticabili possono integrare la colpa e giustificare l'ordine di rimozione.


1️ IL CASO

La vicenda riguarda un'area un tempo occupata da insediamenti produttivi e industriali, da anni in stato di abbandono e interessata da una diffusa contaminazione.-

Gli accertamenti avevano evidenziato che anche i terreni privati limitrofi erano coinvolti dall'accumulo di rifiuti di varia natura, ritenuti potenziali fonti di contaminazione e di pericolo per la salute pubblica.-

Il quadro emerso durante i sopralluoghi era particolarmente grave: nei pressi degli accessi erano stati rinvenuti rifiuti ingombranti, mentre all'interno dell'area si trovavano pneumatici, carcasse di automezzi e ingenti quantità di materiali indistinti.-

Il fondo, inoltre, era sistematicamente occupato da persone senza fissa dimora e continuava a essere utilizzato come luogo di abbandono dei rifiuti. Anche la vegetazione incolta presente lungo il perimetro era stata segnalata come possibile fonte di pericolo.

Il Comune aveva quindi ordinato alla proprietà dell'area, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.-

Nonostante i ripetuti solleciti e la piena conoscenza della situazione, la società non aveva ripristinato le recinzioni, chiuso gli accessi o adottato altre misure concrete per impedire la prosecuzione degli abbandoni.-

Il Comune aveva pertanto eseguito direttamente gli interventi e, con una successiva ordinanza, aveva disposto anche la chiusura di porte, finestre, portoni sfondati, muri divelti e di tutti i varchi carrabili e pedonali.-

La società aveva impugnato il provvedimento sostenendo di non essere l'autrice dell'abbandono e che l'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non introducesse una forma di responsabilità automatica del proprietario.

La prolungata inerzia della proprietaria, pur non essendo questa l'autrice materiale dell'abbandono, poteva giustificare l'ordine di rimozione e l'intervento del Comune?

2️ ART. 192 D.LGS N. 152/2006

L'articolo 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.-

Chi viola il divieto deve procedere:

  • alla rimozione dei rifiuti;
  • al loro recupero o smaltimento;
  • al ripristino dello stato dei luoghi.

L'obbligo di rimozione grava innanzitutto sull'autore materiale dell'abbandono.-

Il proprietario o il titolare di un diritto sull'area – se non è l'autore - può essere obbligato, comunque, in solido, soltanto quando la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, da accertare in contraddittorio con l'interessato.-

Deve quindi essere esclusa qualsiasi forma di responsabilità automatica collegata alla sola proprietà del terreno.-

Esistono, però, situazioni nelle quali il proprietario, conoscendo il ripetuto abbandono di rifiuti, deve adottare almeno le misure ragionevoli e concretamente praticabili per impedirne la prosecuzione, proprio come nel caso di specie.-

La procedura ex articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006[1] prevede quattro passaggi:

  1. il Comune accerta la presenza dei rifiuti e individua i possibili responsabili;
  2. gli accertamenti devono svolgersi in contraddittorio con gli interessati;
  3. il Sindaco indica con ordinanza gli interventi necessari e assegna un termine per provvedere;
  4. se l'ordine resta ineseguito, il Comune procede all'esecuzione in danno e recupera dai soggetti obbligati le somme anticipate.-

3️ LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE

Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 1725/2026 ha ritenuto provata la responsabilità colposa della società.-

Il Comune, infatti, aveva dimostrato la lunga durata dell'abbandono, la presenza di varchi aperti, la conoscenza della situazione e la totale assenza di interventi nonostante i ripetuti solleciti.-

L'inerzia, quindi, non era soltanto consapevole, ma anche concretamente censurabile: la società avrebbe potuto chiudere gli accessi, ripristinare le recinzioni, controllare l'area o segnalare gli ulteriori abbandoni.-

Era stato rispettato anche il contraddittorio previsto dall'art. 192: alla proprietaria era stato comunicato l'avvio del procedimento ed erano stati concessi trenta giorni per presentare osservazioni e informazioni.-

Accertata la colpa e rimasto ineseguito l'ordine di rimozione, il Comune aveva potuto procedere alla sistemazione dell'area, con successivo recupero delle somme anticipate.-

La conclusione è chiara: la proprietà non determina una responsabilità automatica, ma neppure consente di ignorare per anni ciò che accade sul proprio terreno.

4️ CONCLUSIONI

Essere proprietari del terreno non significa rispondere automaticamente dei rifiuti abbandonati da altri.-

Il Comune deve dimostrare, in contraddittorio con l'interessato, che il proprietario conosceva la situazione e abbia omesso di adottare le misure ragionevoli e concretamente praticabili per impedirne la prosecuzione.-

Non basta, però, difendersi affermando: «Non li ho abbandonati io».-

Quando il proprietario viene ripetutamente avvisato, lascia aperti gli accessi e continua a ignorare il degrado, la sua inerzia può diventare colpa.-

La responsabilità non nasce dalla proprietà del terreno, ma dalla colpevole trascuratezza con cui viene lasciato al degrado.-

NOTE

[1] L'ordinanza di rimozione prevista dall'art. 192 costituisce uno strumento ordinario e specifico in materia di rifiuti. Attenzione: la rimozione dei rifiuti e la bonifica ambientale non sono la stessa cosa. Prima si procede alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei materiali abbandonati. Soltanto se, successivamente, emerge il superamento delle soglie di contaminazione, si avvia la distinta procedura di caratterizzazione e bonifica dell'area.-