RIDER SUBORDINATO: GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO

01.09.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ⚖️ #DirittoDelLavoro 🚴 #Rider 🦺 #SicurezzaSulLavoro ☀️ #RischioCaldo 🏛️ #TribunaleDiTorino

INDICE

1️IL FATTO

2️LA DECISIONE

🚴 Il caso riguarda un rider già riconosciuto giudizialmente come lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato.

☀️ Il Tribunale di Torino afferma che gli obblighi di prevenzione non possono essere scaricati sull'autovalutazione del lavoratore e dispone specifiche misure contro caldo, smog, pioggia, freddo, oltre a primo soccorso e accesso ai servizi igienici.

Non tutte le richieste vengono accolte: niente ordine per bici elettrica o motorizzata, misure contro aggressioni e rapine, supporto smartphone e kit di riparazione, in assenza dei necessari presupposti o di una sufficiente dimostrazione del rischio concreto.

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1️ IL FATTO

Prima lavorava come rider autonomo.-

Poi la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 185/2026 del 22 aprile 2026, aveva accertato che quel rapporto era, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.-

Una qualificazione che porta con sé conseguenze molto concrete.-

A partire da una fondamentale: la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore rientra fra gli obblighi del datore di lavoro.-

Nel caso di specie, il rider svolgeva le consegne a Torino utilizzando una bicicletta a trazione muscolare e una borsa termica rigida da portare sulle spalle.-

Secondo quanto dallo stesso rappresentato, percorreva mediamente tra 50 e 80 chilometri al giorno, con carichi che potevano superare i 25 chili.-

E lavorava anche con il caldo.-

Il 23 giugno 2026, dopo avere svolto attività in giornate nelle quali a Torino la temperatura aveva superato i 35 gradi, accusava un malore.-

A quel punto si rivolgeva d'urgenza al Tribunale di Torino, con ricorso ex art. 700 c.p.c.-

Le richieste erano molto concrete: protezioni contro caldo, freddo, pioggia e smog, acqua e sali minerali, un mezzo più adeguato, un pacchetto di medicazione, misure contro il rischio di aggressione e un accesso effettivo ai servizi igienici.-

La società replicava di avere predisposto il DVR, la sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e specifiche misure organizzative.-

E, per il caldo, sottolineava anche la possibilità per il rider di interrompere l'attività, non iniziarla o rifiutare una consegna quando le condizioni meteorologiche fossero ritenute pericolose.-

Ed è proprio qui che arriva il punto centrale della decisione.-

2️ LA DECISIONE

Il Tribunale di Torino, Quinta Sezione Lavoro, con ordinanza resa nel procedimento R.G.L. n. 5811/2026, accoglie in parte il ricorso.-

E mette nero su bianco un principio fondamentale:

gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro non possono essere trasferiti integralmente sull'autovalutazione del lavoratore.

Tradotto? Non basta dire al rider: «Se fa troppo caldo, fermati».-

Non può essere il lavoratore, mentre è già in strada, a diventare il principale responsabile della valutazione del rischio.-

La prevenzione deve essere organizzata dal datore di lavoro.-

E non può neppure essere pagata dal dipendente: le misure relative a sicurezza, igiene e salute non devono comportare spese a suo carico.-

☀️ CALDO: C'È ANCHE L'ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE

Sul rischio caldo il Tribunale parte da un dato preciso.-

Richiama l'ordinanza della Regione Piemonte n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026, adottata per prevenire i rischi derivanti da alte temperature, umidità, esposizione prolungata al sole, stress termico e colpi di calore.-

E tra i lavoratori interessati ci sono espressamente anche i rider.-

Il provvedimento regionale, efficace dal 30 maggio al 31 agosto 2026, prevede il divieto di lavoro all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 quando vi sia esposizione diretta e prolungata al sole, non sia possibile ridurre adeguatamente il rischio e la mappa Worklimate segnali un livello "ALTO" per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.-

È dunque all'interno di questo quadro che interviene il Tribunale.-

Quando ricorrono quelle condizioni, il rider non deve essere adibito al lavoro all'aperto nella fascia oraria interessata.-

Ma non finisce qui.

Il datore deve fornire vestiario traspirante e protettivo, copricapo con visiera, occhiali con filtri UV, crema solare con fattore superiore a 30, borraccia termica, sali minerali e acqua fresca.-

Quando il turno viene svolto con temperatura pari o superiore a 25 gradi, il Tribunale dispone inoltre la fornitura di un litro di acqua fresca, nei termini precisati in motivazione.-

🌫️ MA IL RIDER NON LAVORA SOLTANTO SOTTO IL SOLE

Lavora nel traffico.-

E quindi il Tribunale ordina anche mascherine filtranti contro lo smog.-

Lavora sotto pioggia, vento e freddo.-

E allora servono calzature antipioggia e antiscivolamento, giacca, pantaloni, guanti e indumenti adeguati.-

In caso di grandine, pioggia intensa o forte vento, poi, non basta suggerire genericamente di ripararsi: il DVR deve individuare un luogo di riparo idoneo e il lavoratore deve esserne informato.-

🩹 C'È ANCHE IL PRIMO SOCCORSO

Poiché il rider svolge un'attività essenzialmente in solitaria e fuori dalla sede di lavoro, la società deve consegnargli un pacchetto di medicazione conforme al D.M. n. 388/2003.-

🚻 E POI C'È UNA QUESTIONE APPARENTEMENTE BANALE: ANDARE IN BAGNO

Il punto di partenza non disponeva di servizi igienici e non risultavano convenzioni che consentissero al rider di utilizzarli durante il turno.-

L'accesso ai servizi igienici riguarda le condizioni minime di dignità, igiene e tutela della salute del lavoratore.-

La società deve quindi garantirlo concretamente, anche attraverso convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi.-

NON TUTTE LE RICHIESTE, PERÒ, VENGONO ACCOLTE

Il rider chiedeva anche un veicolo a pedalata assistita o motorizzato, munito di portapacchi, ritenendolo più adeguato rispetto alla bicicletta a trazione muscolare e allo zaino utilizzato per le consegne.-

Il Tribunale rileva carenze nella valutazione datoriale del rischio da sovraccarico biomeccanico, ma non ritiene sufficientemente dimostrata, nel procedimento cautelare, l'inidoneità della bicicletta a trazione muscolare e dello zaino.-

Respinta anche la domanda relativa al rischio di aggressione e rapina.-

Il Tribunale adotta lo stesso metodo utilizzato per la bicicletta: non nega che il rischio possa esistere, ma afferma che non è stato sufficientemente dimostrato, in quella sede cautelare, un pericolo concreto e specifico tale da giustificare le misure richieste.-

Niente ordine, infine, per il supporto smartphone e per il kit di riparazione della bicicletta.-

Quanto al supporto smartphone, il Tribunale osserva che non costituisce di per sé un DPI ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. n. 81/2008 e richiama, inoltre, il divieto di utilizzare il cellulare durante la guida.-

Infine, il rider non deve ripararsi da solo la bicicletta: se il mezzo non è più idoneo alla circolazione, deve fermarsi; riparazione o sostituzione restano a carico del datore di lavoro.-