RICOVERATO PER ALTRA PATOLOGIA, CONTRAE IL COVID E MUORE: STRUTTURA SANITARIA CONDANNATA

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
INDICE
1️⃣ IL FATTO
2️⃣ LE CARENZE ORGANIZZATIVE DELL'OSPEDALE
3️⃣ NON SOLO CONTAGIO, ANCHE LA GESTIONE
DEL PAZIENTE FU INADEGUATA
4️⃣ IL RISARCIMENTO

1️⃣ CONTAGIO IN OSPEDALE 🏥
Il paziente, ricoverato per una diversa patologia, contrae il Covid durante la degenza e successivamente muore.
2️⃣ RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA ⚖️
Il Tribunale rileva carenze nell'attuazione concreta delle misure anti-Covid e una gestione clinica del paziente ritenuta inadeguata. Il nesso causale viene valutato secondo il criterio del "più probabile che non".
3️⃣ RISARCIMENTO 💶
Riconosciuti il danno biologico terminale e il danno da perdita del rapporto parentale, per complessivi € 302.706,40 oltre interessi.
*****
1️⃣ IL FATTO
Un paziente era stato ricoverato all'ospedale di Campobasso per una patologia diversa dal Covid. Durante la degenza, dopo un primo tampone negativo, risultava positivo al virus e sviluppava una polmonite bilaterale, andando incontro a un progressivo peggioramento clinico fino al decesso. I familiari (assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Francesco Beer e Marco Pasquale) hanno agito in giudizio sostenendo che il contagio fosse avvenuto all'interno della struttura e che la morte fosse riconducibile non solo alla trasmissione del virus, ma anche alla successiva e inadeguata gestione sanitaria. Il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda risarcitoria con la sentenza n. 572/2026.
2️⃣ LE CARENZE ORGANIZZATIVE DELL'OSPEDALE
Il punto centrale della sentenza è particolarmente interessante: secondo il Tribunale, non era sufficiente che la struttura avesse predisposto protocolli anti-Covid sulla carta, occorreva anche dimostrare che quelle misure fossero state concretamente attuate. Dalla consulenza tecnica sono emerse diverse criticità: mancata tracciabilità delle sanificazioni, carenze nella documentazione sulla consegna dei DPI, assenza di prova sulla formazione del personale e sui tamponi effettuati agli operatori. Il contagio era avvenuto intra moenia ed era causalmente riconducibile a queste inefficienze. Il giudice ribadisce che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale.-Accertato, secondo il criterio del "più probabile che non[1]", il nesso causale tra la condotta della struttura e il danno, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni o che l'inadempimento sia dipeso da una causa ad essa non imputabile.-
3️⃣ NON SOLO CONTAGIO, ANCHE LA GESTIONE DEL PAZIENTE FU INADEGUATA
La responsabilità accertata non si ferma al contagio. Il paziente presentava numerose patologie pregresse e necessitava di un attento monitoraggio cardiocircolatorio e respiratorio, risultato invece insufficiente. La sentenza richiama il principio secondo cui il controllo clinico e strumentale di un paziente gravemente compromesso rappresenta la condotta minima esigibile in una struttura sanitaria. Il Tribunale individua così due profili di responsabilità: le inefficienze organizzative a monte (che hanno favorito il contagio) e la malpractice a valle (nella gestione dell'infezione).
4️⃣ IL RISARCIMENTO
Il Tribunale ha riconosciuto 19.550 euro a titolo di danno biologico terminale, trasmesso agli eredi iure hereditatis, mentre ha escluso il danno catastrofale in mancanza di prova sulla consapevolezza del paziente dell'imminenza della morte. Ai familiari è stato inoltre riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale.-
Particolarmente significativa è anche la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale: pur muovendo dai parametri delle Tabelle di Milano, il Tribunale ha ritenuto di ridurre del 60% gli importi calcolati[2], valorizzando l'età avanzata del paziente, le patologie pregresse, la ridotta aspettativa di vita e il contesto dell'emergenza pandemica. Circostanze che incidono esclusivamente sulla quantificazione del risarcimento, ma non eliminano la responsabilità della struttura.-

📌 UN PRINCIPIO CHE NON RIGUARDA SOLTANTO IL COVID
Il principio affermato nella sentenza in commento, in materia di contagio ospedaliero, non è limitato al Covid-19, ma si inserisce nella più generale disciplina delle infezioni nosocomiali, ossia delle infezioni contratte in occasione della degenza in ospedale.-

NOTE
[1] Nel processo civile il nesso causale non deve essere dimostrato con certezza assoluta. Si applica il criterio del "più probabile che non": il giudice deve verificare se, alla luce di tutte le prove disponibili, sia più verosimile che l'evento dannoso sia conseguenza della condotta contestata piuttosto che di cause alternative.
In altri termini, tra le diverse ricostruzioni possibili, viene considerata giuridicamente rilevante quella che presenta il maggior grado di probabilità logica, valutata sulla base degli elementi concreti del caso. Non si tratta quindi di una semplice percentuale matematica, ma di un giudizio complessivo fondato su documenti, dati clinici, consulenze tecniche e circostanze accertate.
È un criterio diverso da quello utilizzato nel processo penale, dove la responsabilità deve essere provata "oltre ogni ragionevole dubbio".
[2] Alla moglie e ai quattro figli vengono riconosciuti complessivamente 283.156,40 euro, ai quali si aggiungono i 19.550 euro dovuti iure hereditatis per un totale di 302.706,40 euro, oltre agli interessi.

