REVENGE PORN SOLO CON CONTENUTI CON CHIARO SIGNIFICATO SESSUALMENTE ESPLICITO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: revenge porn, art. 612-ter c.p., immagini sessualmente esplicite, Cassazione 17797/2026, diffusione illecita immagini intime
INDICE
1️⃣INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA

🔴 1️⃣ Non ogni foto privata è revenge porn
La diffusione non consensuale di una fotografia privata può essere grave e offensiva, ma per integrare il reato di revenge porn ex art. 612-ter c.p. serve un contenuto sessualmente esplicito.
⚖️ 2️⃣ La Cassazione distingue tre categorie di immagini
Sono certamente rilevanti le immagini di chiara valenza sessuale; esiste poi una "zona grigia" da valutare caso per caso; restano invece fuori le foto prive di carica erotica o allusiva.
📸 3️⃣ Il torso nudo non basta automaticamente
Secondo la Cassazione, la foto di un uomo a torso nudo, dalla cintola in su, senza posa allusiva, non può essere automaticamente qualificata come materiale sessualmente esplicito e non configura il reato di revenge porn.
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1️⃣ INTRODUZIONE
Il revenge porn, in Italia, è il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall'art. 612-ter c.p.-
In parole semplici: si ha revenge porn quando qualcuno invia, pubblica, cede o diffonde foto o video intimi/sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso della persona raffigurata.-
Rientrano nel concetto non solo video o immagini di atti sessuali o genitali, ma anche contenuti che, per contesto, nudità, posa o parti del corpo ritratte, assumano un chiaro significato sessualmente esplicito.
Ma cosa si intende per sessualmente esplicito?
Sicuramente rientrano in questa categoria foto di seni, glutei ed altro, ma ad esempio uno scatto in costume può avere tale significato?
E' proprio a questa domanda che la Cassazione, con la sentenza n. 17797/2026 ha cercato di dare una risposta precisa.-
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, una donna aveva inviato alla moglie del proprio ex amante una fotografia dell'uomo. L'immagine lo ritraeva a torso nudo, in piedi, dalla cintola in su, senza posa allusiva e senza elementi direttamente riconducibili alla sfera sessuale.-
Da qui il nodo giuridico: quella fotografia poteva essere considerata materiale sessualmente esplicito ai fini dell'art. 612-ter c.p.?
2️⃣LA SENTENZA
La Suprema Corte ha affermato un principio molto importante: il reato di cui all'art. 612-ter c.p. non si configura con la diffusione di una qualsiasi immagine corporea.-
Non basta, quindi, che una foto
- sia privata;
- sia stata inviata senza consenso;
- abbia uno scopo offensivo o vendicativo.-
Perché si possa parlare di revenge porn, il contenuto deve avere connotati intrinsecamente riconducibili alla sfera sessuale. Secondo la Cassazione, l'immagine sessualmente esplicita non coincide soltanto con la rappresentazione di un atto sessuale o di organi genitali, ma deve comunque evocare una dimensione di sessualità, malizia, concupiscenza o esposizione erotica della persona ritratta. -
La Corte ha così individuato tre categorie:
- La prima categoria è
quella delle immagini di valenza sessuale inequivocabile.
Rientrano in questa area le foto o i video che ritraggono atti sessuali, organi genitali o parti del corpo chiaramente erogene, in modo tale da rendere evidente la natura sessuale del contenuto; - La seconda categoria è
la cosiddetta zona grigia.
Si tratta di immagini che non mostrano elementi apertamente sessuali, ma che, per posa, contesto, inquadratura, finalità o modalità di diffusione, possono assumere una connotazione erotica. In questi casi, la valutazione spetta al giudice di merito, che deve esaminare il caso concreto senza automatismi. - La terza categoria è
quella delle immagini prive di carica erotica.
Qui rientrano le fotografie che, pur ritraendo parti del corpo, non presentano alcun contenuto sessualmente esplicito. È il caso, secondo la Cassazione, dell'immagine di un uomo a torso nudo, in piedi, dalla cintola in su, senza atteggiamenti allusivi.
In questa ipotesi, la condotta può eventualmente essere valutata sotto altri profili [1], ma non può essere ricondotta alla fattispecie del revenge porn.-
NOTE
[1] In quella frase, "altri profili" può voler dire soprattutto questo:
1. Atti persecutori / stalking ex art. 612-bis c.p.
È l'ipotesi più coerente con il caso, perché la vicenda nasceva proprio dentro
una contestazione di stalking. L'invio della foto alla moglie dell'ex amante,
pur non essendo revenge porn, può essere valutato come una condotta molesta,
intrusiva, destabilizzante o persecutoria, se inserita in una serie di
comportamenti reiterati idonei a provocare ansia, paura o alterazione delle
abitudini di vita. L'art. 612-bis punisce proprio le condotte reiterate di minaccia
o molestia che producano questi effetti.
2. Diffamazione ex art. 595 c.p., ma solo in certe
condizioni
Potrebbe astrattamente venire in rilievo se l'invio della foto fosse
accompagnato da frasi, accuse o rappresentazioni idonee a ledere la reputazione
dell'uomo presso più persone. Però attenzione: il semplice invio a una sola
persona, da solo, rende più problematica la configurabilità della diffamazione,
perché l'art. 595 c.p. richiede la comunicazione con più persone e l'offesa
all'altrui reputazione.
3. Illecito civile / risarcimento del danno
Anche quando manca il reato di revenge porn, la diffusione non autorizzata di
una fotografia privata può comunque integrare una lesione della riservatezza,
dell'immagine, dell'identità personale o della vita relazionale, con possibile
richiesta risarcitoria in sede civile.
4. Profili privacy / trattamento illecito di dati
personali
La fotografia di una persona è un dato personale. Però il reato di trattamento
illecito di dati ex art. 167 Codice Privacy non scatta automaticamente:
richiede presupposti specifici, tra cui violazioni qualificate, finalità di
profitto o di arrecare danno e nocumento all'interessato.

