E’ ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO LEGATA ALLA IDENTITA’ SESSUALE DELLA DOCENTE. SENTENZA N. 9037/2022 DEL TRIBUNALE DI ROMA

19.01.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: DISCRIMINAZIONE - CONTRATTO A TERMINE - RECESSO - ILLEGITTIMITA' - DOCENTE - VIVINETTO

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DISCIPLINA SUL RECESSO UNILATERALE;

3) RECESSO LEGITTIMO O DISCRIMINATORIO?;

4)LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA;

5)CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Una Professoressa[1] - assunta da una Scuola romana con un contratto di lavoro a progetto della durata di nove mesi, destinataria, solo dopo poche settimane, di una missiva di preavviso di risoluzione del rapporto, senza indicazione delle motivazioni - impugnava il predetto provvedimento perché, a suo dire, determinato da ragioni discriminatorie legate al suo stato di donna transessuale.-

[2]

LA DISCIPLINA SUL RECESSO UNILATERALE

Nel caso di specie, la possibilità del recesso unilaterale esercitabile da parte datoriale era previsto:

- sia il contratto stipulato fra le parti;

- sia il CCNL[2] applicabile al rapporto di collaborazione in esame.-

Si precisa, altresì, che tale possibilità è, ormai, riconosciuta dalla giurisprudenza, in particolare nei rapporti incentrati sulla reciproca fiducia reciproca, e "sull'intuitu personae" - proprio come nel caso di specie - a patto che "l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del Contratto".-

[3]

RECESSO LEGITTIMO O DISCRIMINATORIO?

Fulcro della questione - evidenziando come il recesso ad nutum non richieda nessun obbligo di motivazione - è decifrare se nel caso in esame la società abbia esercitato il proprio diritto di recesso unilaterale per ragioni legate alla condizione di transessuale della ricorrente - e dunque per motivi discriminatori che sicuramente esulano dalla ratio della norma, integrando, viceversa, in tal caso un abuso del diritto - o piuttosto per motivi legati a scelte prettamente professionali, perfettamente lecite.-

(4)

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

A seguito di una istruttoria - dalla quale emergeva l'infondatezza e la debolezza dell'impianto difensivo della società convenuta[3] - il Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, accoglieva il ricorso[4], sul presupposto che:

"può ritenersi adeguatamente provato che le ragioni che hanno indotto la società resistente a risolvere il rapporto di lavoro con docente, a pochi giorni dalla sua conclusione, siano ascrivibili proprio alla sua condizione di transessuale [...] magari motivate dal timore di perdere alunni a seguito di qualche protesta pervenuta da alcuni genitori".-

[5]

CONCLUSIONI

Fastidio e delusione, questi sono i sentimenti che chi scrive prova in questo momento.-

Come è possibile che una persona venga ancora discriminata per il proprio orientamento sessuale?

Come è possibile che una Docente - nella specie Poetessa e anche vincitrice di un Concorso di Poesia Nazionale - sia giudicata, non già per il proprio rendimento, ma per le proprie scelte di vita/sessuali, che nulla attengono con il rapporto scolastico?

Nel caso di specie, questa Docente ha avuto la forza di contrastare questa ingiustizia, ma non dobbiamo dimenticare chi, come la povera Cloe Bianco, la Docente transgender che si era tolta la vita qualche anno dopo aver fatto coming out a scuola, dopo procedimenti disciplinari, dichiarazioni di incompatibilità rispetto all'insegnamento e vessazioni e discriminazioni da parte di genitori e colleghi.-

NOTE

[1] Assistita dall'avv. Silvia Claroni.-

[2] CCNLP FILINS-FINSEI_CISAL Scuola.-

[3] Sul punto, il Giudice tanto motiva: "appare quantomeno prematuro un recesso esercitato in così breve tempo, per motivazioni attinenti la scarsa capacità didattica, senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni"-

[4] Condannando, altresì, l'Istituto scolastico a corrispondere alla docente 11 mila euro, l'equivalente degli stipendi non percepiti dal recesso al termine, fisiologico, del contratto di collaborazione.-

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